Cassazione Penale, Sentenza n. 33369/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la condanna per il reato di cui all'art.173 c.p. mil. in tempo di pace (disobbedienza aggravata) conseguente al fatto che, durante una convocazione da parte dei superiori Col. Salvatore e Col. Giordano il 20/05/2020, il ricorrente attivò la registrazione audio del colloquio non ottemperando all'ordine ripetuto di interrompere la registrazione. In merito il ricorrente deduceva: errore di valutazione delle risultanze e del contesto (la convocazione sarebbe stata legata a questioni personali legate alla relazione di servizio da lui inviata), illegittima applicazione della Circolare SME n.2106/2019, riconoscibilità della scriminante dell'esercizio del diritto/autotutela per documentare irregolarità, vizio di procedimento per mancata acquisizione di un decreto di archiviazione rilevante, e infine erroneo diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p. (tenuità del fatto). Nei motivi aggiunti si ribadisce che la registrazione mirava a tutelare informazioni riservate relative a irregolarità nella gestione degli alloggi e che l'ordine di interrompere la registrazione proveniva da soggetto interessato e quindi non legittimo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul terzo motivo, disponendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art.131‑bis c.p. I primi due motivi sono stati dichiarati infondati: la disobbedienza all'ordine (interruzione della registrazione) è risultata integrata e dolosa e l'ordine è stato ritenuto pertinente al servizio e non manifestamente criminoso; tuttavia, valutata concretamente la tenuità dell'offesa (esiguità del pregiudizio al servizio, caratteristiche della condotta e finalità difensive del ricorrente), la Corte ha ritenuto che sussistano i presupposti dell'art.131‑bis c.p. e ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con estinzione del reato per causa di non punibilità.
Norme richiamate
art.173 cod.pen.mil. (in tempo di pace)
Norma sulla disobbedienza nell'ambito militare: punisce la inottemperanza ad un ordine del superiore quando l'ordine è inerente al servizio. L'ordine deve avere fondamento nell'interesse del servizio e non derivare da pretese personali; l'inosservanza può integrare reato se dolosa e non manifestamente illegittima.
art.131‑bis cod.pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata congiuntamente su condotta, danno e colpevolezza; applicabile anche ai reati di mera condotta sulla base di una valutazione prognostica ex ante dell'offesa al bene giuridico. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il pregiudizio al servizio fosse esiguo e che la tenuità giustificasse l'estinzione del reato.
Circolare Stato Maggiore Esercito n.2106/2019
Predispone regole interne che vietano riprese audio nelle infrastrutture militari; la Corte di merito ha ritenuto che tale circolare potesse legittimare l'ordine impartito ai fini della disciplina interna e della tutela del servizio.
Corte Cost. ord. n.39 del 2001
Giurisprudenza costituzionale richiamata per chiarire che l'ordine nel contesto militare deve avere collegamento funzionale con l'interesse del servizio e non può fondarsi su questioni di natura privata o personali tra superiore e inferiore.
Giurisprudenza (Sez. U n.13681/2016 - Tushaj; Sez. III n.23184/2020)
Orientamenti della Cassazione richiamati in tema di art.131‑bis: la valutazione della tenuità è complessiva e comprende anche l'elemento soggettivo; per i reati di mera condotta l'affermazione della tenuità si valuta ex ante in termini prognostici sull'incidenza concreta dell'atto sul bene protetto.
Massime di principio
- Un ordine militare è legittimo se ha fondamento nell'interesse del servizio; un ordine rivolto a interrompere una registrazione è pertanto lecito se collegato alla tutela del funzionamento e della sicurezza dell'istituto militare.
- La registrazione di un colloquio non autorizzata può essere giustificata dal bisogno di autotutela, ma tale esigenza non autorizza automaticamente la disobbedienza all'ordine: il subordinato dovrebbe preferire mezzi meno conflittuali (es. verbalizzare il dissenso, chiedere verbalizzazione ufficiale, rifiutare di rispondere a domande delicate) prima di opporsi a un ordine.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131‑bis c.p. può estinguere la responsabilità anche per reati militari di mera condotta quando il pregiudizio concreto al servizio è marginale; la valutazione è concreta e richiede ponderazione di condotta, danno e colpevolezza.
- In situazioni di conflitto gerarchico, documentare il problema è raccomandabile ma bisogna farlo attraverso canali formali e conformi alle norme interne; l'uso di mezzi non consentiti in sede militare (es. registrazioni vietate) espone al rischio di contestazioni penali o disciplinari.
- Per difendersi efficacemente senza rischiare reati di disobbedienza: rispettare l'ordine nell'immediato, far verbalizzare il dissenso, raccogliere prove attraverso canali autorizzati o fare ricorso alle vie gerarchiche/giudiziarie successive; se si ritiene che l'ordine sia manifestamente illegittimo o criminoso, l'inosservanza è giustificata solo in presenza di chiara illiceità.
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