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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 670/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Piccinini era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per avere, in data 05/05/2009, attestato falsamente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) errata determinazione del termine di prescrizione per aver fatto riferimento all'aumento previsto per la recidiva (art. 99) non ritenuta in sentenza; 2) violazione di legge per la valutazione del certificato del casellario e per la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, che non implicherebbero una condanna che renda mendaci le sue dichiarazioni; 3) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolosità); 4) vizi motivazionali per riferimenti a pregresse condanne non risultanti nel certificato prodotto dal P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto spirato il termine di prescrizione (indicato come scaduto il 29/09/2019) tenendo conto del termine decennale previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. e aggiungendo 147 giorni dovuti al rinvio per adesione del difensore all'astensione dal 15/11/2011 al 10/04/2012. Nonostante questioni non manifestamente infondate relative a profili di dolo e alla qualificazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice di legittimità ha deciso per l'estinzione del reato per prescrizione e ha quindi annullato la sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma applicata per il reato di falsità in atti o dichiarazioni sostitutive; la Corte di merito aveva ritenuto integrato il reato dalle false attestazioni rese per l'iscrizione all'albo.

  • art. 161 cod. pen.

    Usato per il computo del termine di prescrizione, in particolare il secondo comma richiamato in combinato disposto con l'art. 157 per determinare la durata ordinaria della prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aumento di pena per la recidiva (quarto comma); la Corte segnala che la recidiva era stata esplicitamente ritenuta in primo grado e confermata in appello, contribuendo al calcolo della prescrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato sul limite formale dei motivi di ricorso per cassazione (l'elencazione dei motivi nei limiti richiesti dall'art. 173).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di casi evidenti di non punibilità: la Corte osserva che, non essendovi cause evidenti di non punibilità, occorreva verificare la prescrizione; si è preso atto dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione (applicato unitamente all'art. 161 per determinare il termine decennale utilizzato nel calcolo).

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato per la determinazione del termine di prescrizione nei casi previsti, contribuendo al computo complessivo del termine decadenziale/decennale.

Massime di principio

  • Prima di aumentare il termine di prescrizione per recidiva verificare che la recidiva sia effettivamente e formalmente accertata nella sentenza di merito; se non è stata ritenuta, l'aumento non può essere applicato.
  • Le decisioni di "applicazione della pena su richiesta" (art. 444 c.p.p. e simili) possono essere discusse in ordine alla loro rilevanza come "condanne" ai fini di autocertificazioni; va valutato se, nei fatti, queste decisioni configurino una condanna idonea a rendere mendace la dichiarazione dell'interessato.
  • In presenza di dubbi sul calcolo della prescrizione conviene sempre computare tutte le cause che possono prorogarla o sospenderla (es. rinvii per astensioni degli avvocati) e verificare le date esatte di scadenza; se la prescrizione è spirata, chiedere l'annullamento senza rinvio.
  • Se la motivazione di merito si basa su fatti non documentati (es. riferimenti a pregresse condanne non risultanti negli atti), va censurata la motivazione per possibile vizio e per la ricaduta sul giudizio di colpevolezza e sulla ricorrenza di circostanze aggravanti/recidiva.
  • Sulle questioni di elemento soggettivo (dolo) in reati di dichiarazione falsa, valutare la specifica consapevolezza dell'inaffidabilità dell'affermazione e la natura delle sentenze pregresse: l'assenza di accertamento penale pieno può essere rilevante per escludere la mendacitá intenzionale.

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