Cassazione Penale, Sentenza n. 3666/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile de plano l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Si censurava l'illegittima declaratoria di inammissibilità per omessa fissazione dell'udienza camerale ex art. 310 c.p.p., insistendo che l'interesse all'impugnazione persisteva ai fini della proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Si deduceva inoltre che la misura cautelare era illegittima ab origine: l'obbligo di presentazione alla p.g., poi aggravato in custodia cautelare per una presunta violazione, non poteva considerarsi violato perché il difensore aveva depositato via PEC istanza di modifica del luogo di presentazione, regolarmente ricevuta, e l'autorità era a conoscenza del domicilio dell'imputata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che la misura cautelare era nel frattempo cessata (assoluzione e immediata perdita di efficacia della misura). Ha rilevato che per proporre impugnazione occorre un interesse concreto e attuale e che il ricorrente non ha dimostrato di avere procura speciale per proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione (condizione necessaria per trattare il ricorso ai fini dell'art. 314 c.p.p.). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in ragione di ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Richiede un interesse concreto e attuale all'impugnazione che miri a rimuovere un pregiudizio effettivo e che persista fino alla decisione; l'assenza di tale interesse comporta inammissibilità
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Conferma il principio che l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; il motivo di impugnazione deve mirare a un vantaggio pratico per la parte
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'udienza camerale del riesame; il difensore lamentava la mancata fissazione dell'udienza, ma l'ordinanza è stata dichiarata inammissibile per mancanza d'interesse
art. 314 cod. proc. pen.
Prevede la disciplina dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per trattare il ricorso ai fini di tale norma, anche perché mancava la procura speciale a proporre l'istanza
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di ripartizione degli oneri e possibili conseguenze economiche: la Corte ha ritenuto di disporre un versamento alla Cassa delle ammende, motivato dalla ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata è venuta meno prima della decisione di merito (es. per assoluzione o perdita di efficacia), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione ai fini di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione è necessario dimostrare concretamente tale interesse; in cassazione occorre allegare la procura speciale o altro titolo che attesti il potere di proporre l'istanza di riparazione.
- La declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello (senza fissazione dell'udienza) è possibile quando manca l'interesse concreto dell'impugnante; tuttavia il difensore deve allegare e documentare tempestivamente gli elementi che provano l'interesse residuo (es. istanza di riparazione, procura).
- La presenza di comunicazioni via PEC e di elementi a prova del domicilio o di contatti con l'autorità non rende automaticamente irrilevante la valutazione sull'adozione o sulla legittimità della misura cautelare: va comunque provato l'effettivo interesse processuale a impugnare.
- La parte che promuove ricorsi privi di interesse o per i quali non dimostra i presupposti procedurali rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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