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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18859/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasceva da investimenti in azioni e obbligazioni emesse da una banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. L’investitore originario aveva chiesto, in via principale, l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni su alcuni documenti relativi agli investimenti, con conseguente nullità del contratto di deposito titoli e delle operazioni di acquisto delle azioni per difetto di forma scritta e restituzione delle somme investite. In subordine aveva domandato la risoluzione per grave inadempimento della banca nelle trattative, nella stipulazione e nell’esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, con restituzione delle somme. In ulteriore subordine aveva chiesto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, il giudizio fu riassunto solo nei confronti di Intesa Sanpaolo, ritenendo i successori dell’attore che la controversia riguardasse un mero rapporto di conto corrente migrato alla cessionaria e non una pretesa da azionista/obbligazionista, con conseguente inclusione nel perimetro della cessione. I ricorrenti censuravano la sentenza d’appello per errata interpretazione della domanda e del contratto di cessione, deducendo che la causa non atteneva ai debiti esclusi verso azionisti e obbligazionisti subordinati, ma a passività sorte prima della cessione e, inoltre, che il giudice di merito avesse omesso di esaminare una clausola del contratto di cessione che, secondo loro, avvalorava l’inclusione della pretesa nel contenzioso trasferito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione di cessazione della materia del contendere per transazione, perché nuova e fondata su documenti non prodotti nei gradi di merito. Ha poi affermato che, in base alla disciplina del d.l. 99/2017 e del contratto di cessione, le controversie relative ai debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati, nonché il contenzioso passivo su tali posizioni, restano escluse dalla cessione a Intesa Sanpaolo; di conseguenza la cessione non comporta subentro della cessionaria nelle liti pendenti aventi ad oggetto tali rapporti. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, il terzo inammissibile e il quarto inammissibile. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di improcedibilità nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa e la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico del contratto e della domanda; la censura dei ricorrenti è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole; la Corte ha privilegiato il dato testuale e normativo sull’esclusione delle passività

  • art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 99/2017

    stabilisce che restano escluse dalla cessione a Intesa Sanpaolo i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione dei relativi titoli o da violazioni della normativa sui servizi di investimento

  • art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 99/2017

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la diversa qualificazione della controversia; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata

  • art. 3, comma 2, D.L. 99/2017

    la Corte vi ha ricondotto il perimetro dei rapporti e del contenzioso trasferiti, precisando che la cessionaria risponde solo dei debiti compresi nella cessione

  • art. 3, comma 2, sesto periodo, D.L. 99/2017

    è richiamato per affermare che Intesa Sanpaolo risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione

  • art. 3.1.2, lett. b), punto VIII, contratto di cessione

    richiamato dai ricorrenti come clausola che, secondo loro, avrebbe incluso la controversia; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva

  • art. 3.1.4, lett. b), punto (iv), contratto di cessione

    qualifica come passività escluse i debiti e le responsabilità derivanti o connessi con la commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche in LCA

  • art. 83 TUB

    invocato per sostenere la improcedibilità delle domande verso la procedura in relazione alla disciplina speciale della crisi bancaria; la Corte ha dato rilievo a tale improcedibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza di soccombenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel principio sul mancato esame di documento, in quanto il documento non esaminato deve essere decisivo per sovvertire l’esito probatorio

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a banche poste in liquidazione coatta amministrativa e a successive cessioni di rapporti a un istituto cessionario, il subentro della cessionaria nella posizione passiva non è generale, ma opera solo entro il perimetro espressamente trasferito dalla normativa speciale e dal contratto di cessione.
  • Le pretese fondate su operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della banca in LCA restano escluse dalla cessione e non possono essere fatte valere nei confronti della cessionaria come debiti trasferiti.
  • La qualificazione della domanda e del rapporto dedotto va compiuta avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e alla disciplina speciale applicabile; non è sufficiente una diversa ricostruzione prospettata in cassazione se non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento trascurato sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a demolire con certezza il fondamento della decisione di merito; non basta la mera reiterazione di precedenti censure o una diversa lettura del medesimo materiale probatorio.
  • L’eccezione di cessazione della materia del contendere fondata su una transazione deve essere supportata da fatti e documenti già ritualmente acquisiti nei gradi di merito; in cassazione non possono introdursi questioni nuove o documenti che avrebbero dovuto essere prodotti prima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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