Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35320/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per i reati contestati, deducendo con il primo motivo l'insussistenza della responsabilità penale con specifico riguardo all'elemento soggettivo. La censura è stata riproposta in modo generico e sostanzialmente sovrapponibile a doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ma anche tale doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il comportamento incostante dell'imputato nell'osservare la misura cautelare applicata in precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e privo di specificità perché meramente riproduttivo di censure già disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato modalità dell'azione e intensità della condotta per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto della sentenza di condanna impugnata; dalla pronuncia di legittimità non emergono ulteriori profili interpretativi sul contenuto della fattispecie.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto della sentenza di condanna impugnata; la Corte di cassazione non ne sviluppa l'interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure meramente generiche o reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando non si confrontino in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo non può risolversi in una critica astratta: deve misurarsi con gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito, come le modalità dell'azione e l'intensità della condotta.
  • La doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena deve confrontarsi con gli apprezzamenti discrezionali e motivati compiuti dal giudice di merito, non essendo sufficiente una critica assertiva o generica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.