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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 31.3.2025, notificato il 16.4.2025, avente ad oggetto “Notifica e trasmissione determinazione dirigenziale QC n. -OMISSIS- concernente il rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione avanzata ai sensi dell’art. 22 commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, della L.R. 27 febbraio 2020 n. 1 ‘Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione’” (Doc. A, trasmissione DD e allegati pag. 1); - della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- del 4.2.2025, numero protocollo -OMISSIS- del 4.2.2025 avente ad oggetto: “articolo 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 L.R. L. 27 febbraio 2020 n. 1 ‘Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione’. Rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di alloggio E.R.P. di proprietà A.T.E.R. sito in Roma, V-OMISSIS-, matr. -OMISSIS- (Doc. A, DD numero protocollo -OMISSIS-, pag. 2-5); - della scheda attestante la conclusione negativa del procedimento del 16.7.2024 (Doc. A, All. 1 DD, scheda istruttoria, pag. 7); - della comunicazione di Ater Roma prot. n. 38732 del 21.3.2023 avente ad oggetto “L.R. 01/2020, art. 22, comma 140 e segg. – Assegnazione in regolarizzazione inammissibilità. Alloggio sito in Roma -OMISSIS-, - Codice immobile -OMISSIS- – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990” (Doc. A, All. 2 DD, preavviso di rigetto ATER, pag. 8-9); - della comunicazione di Ater Roma prot. n. 0041817 del 24.9.2024 avente ad oggetto “L.R. 01/2020, art. 22, comma 140 e segg. – Assegnazione in regolarizzazione inammissibilità. Alloggio sito in Roma -OMISSIS-, - Codice immobile -OMISSIS- – Conferma rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990” (Doc. A, All. 3 DD conferma rigetto parere favorevole, pag. 8-9) tutti trasmessi in data 16.4.2025 a mezzo racc. n. 69717861205-8; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi inclusi la d.d. n. 44 del 1.12.2000 e d.d. n. 265 del 6.7.2004 mai notificate;

Giustizia amministrativa202507354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP occupato senza titolo, unitamente agli atti istruttori e al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Capitale sulla base dell’istruttoria ATER, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché carenza istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, gli atti richiamati nel provvedimento contenevano errori nei riferimenti normativi e nell’individuazione dei soggetti coinvolti, tali da rendere difficoltosa la partecipazione procedimentale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 22, commi 140-147, della legge regionale Lazio n. 1/2020, dell’art. 11, comma 1, della legge regionale Lazio n. 12/1999 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a carenza istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti ed eccesso di potere. Il diniego era fondato sulla precedente assegnazione in locazione di un alloggio realizzato con contributi pubblici. La ricorrente ha contestato di essere mai stata assegnataria di un alloggio ERP, rilevando di non avere stipulato alcun contratto di locazione con l’amministrazione e sostenendo che l’eventuale precedente determinazione di assegnazione fosse riferibile, al più, all’ex coniuge, soggetto diverso e non più componente del proprio nucleo familiare. Ha inoltre sostenuto l’irrilevanza di assegnazioni risalenti e non più efficaci rispetto alle condizioni attuali dell’istante.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ATER, poiché erano stati impugnati anche atti adottati dalla stessa. Nel merito, ha accolto il ricorso richiamando il proprio precedente orientamento, secondo cui costituisce ostacolo alla regolarizzazione dell’occupazione senza titolo soltanto una precedente assegnazione, in locazione o in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici; non è invece ostativa la mera partecipazione al nucleo familiare del legittimo assegnatario. Nel caso concreto, la ricorrente non era mai stata assegnataria dell’alloggio ERP, ma era stata soltanto componente del nucleo familiare dell’ex coniuge, originario titolare dell’assegnazione e poi dichiarato decaduto. Inoltre, al momento della domanda di regolarizzazione, l’ex coniuge non era stato indicato come componente del nucleo familiare, sicché non poteva ritenersi che la regolarizzazione avrebbe comunque beneficiato il medesimo nucleo. Il diniego era quindi fondato su fatti inidonei a giustificare il rigetto e risultava carente di motivazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio n. 1/2020

    La disciplina della regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di alloggi ERP è stata interpretata nel senso che è ostativa soltanto una precedente assegnazione in locazione o in proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici, non la mera qualità di componente del nucleo familiare dell’assegnatario.

  • art. 11, comma 1, l.r. Lazio n. 12/1999

    La norma è stata richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate in relazione ai presupposti per l’assegnazione in regolarizzazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riguardo alla partecipazione procedimentale, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base dell’inidoneità dei fatti posti a fondamento del diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata richiamata in relazione al preavviso di rigetto e agli atti del procedimento; l’annullamento è stato disposto per carenza della motivazione sostanziale del diniego.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve essere fondata su fatti idonei a integrare i presupposti ostativi alla regolarizzazione.

  • art. 97 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nella disciplina regionale laziale della regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di alloggi ERP, è ostativa soltanto una precedente assegnazione, in locazione o in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici.
  • La mera partecipazione al nucleo familiare del precedente assegnatario di un alloggio ERP non equivale a precedente assegnazione personale e, di per sé, non impedisce la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo.
  • Il diniego di regolarizzazione è illegittimo quando si fonda esclusivamente sulla precedente assegnazione dell’ex coniuge o di altro componente del nucleo familiare, senza dimostrare che l’istante sia stata personalmente assegnataria dell’alloggio o che la regolarizzazione richiesta vada a beneficio del medesimo nucleo familiare.
  • La motivazione del diniego deve verificare concretamente la posizione personale dell’istante e indicare fatti effettivamente idonei a integrare la causa ostativa prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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