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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20107/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un consorzio di bonifica, successore universale di altro consorzio, aveva promosso davanti alla Corte dei conti un ricorso per ottenere l'accertamento di gravi inadempimenti dell'agente della riscossione nella gestione dei ruoli di contribuenza consortile relativi agli anni 2000-2014: mancata rendicontazione dello stato degli incassi, omessa o tardiva notificazione di atti dovuti, in particolare cartelle, e conseguente richiesta di risarcimento del danno quantificato in euro 1.570.300,38 o nel diverso importo accertato in corso di causa. La Corte dei conti d'appello aveva respinto il gravame del consorzio, ritenendo che l'azione proposta non rientrasse tra i giudizi ad istanza di parte previsti dall'art. 172 c.g.c., ma integrasse sostanzialmente un'azione di responsabilità amministrativo-contabile riservata alla Procura contabile; aveva inoltre osservato, in via ulteriore, che comunque mancava prova dell'an e del quantum del danno. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 172, lett. d), d.lgs. n. 174/2016 e dell'art. 1 l. n. 20/1994, sostenendo che l'ADER dovesse essere considerata agente contabile e soggetto legato da rapporto di servizio con l'ente impositore, con conseguente giurisdizione contabile; ha anche affermato che le ulteriori valutazioni di merito della Corte dei conti sarebbero state ultronee, essendosi quest'ultima dichiarata carente di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente diretta a denunciare un difetto di giurisdizione, in realtà investisse errori di interpretazione e di qualificazione della domanda compiuti dal giudice contabile, cioè questioni interne alla giurisdizione e quindi non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Inoltre, la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma, consistente nella decisione di merito di rigetto per difetto di prova dell'an e del quantum del danno, ratio non specificamente impugnata e quindi comunque idonea a reggere il decisum. Le spese tra ricorrente e agente della riscossione sono state integralmente compensate; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della Procura generale contabile, parte solo formale.

Norme richiamate

  • art. 172 c.g.c.

    I giudizi ad istanza di parte previsti dalla norma non possono essere utilizzati per introdurre, in via sostanziale, un'azione di responsabilità amministrativo-contabile riservata alla Procura contabile; la qualificazione della domanda deve rispettare il perimetro legale dei giudizi contabili.

  • art. 19 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato come disposizione che disciplina procedure amministrative preliminari in materia di riscossione, la cui mancata conclusione era stata valorizzata dal giudice contabile di merito ai fini dell'inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 20 d.lgs. n. 112/1999

    Come per l'art. 19, è stata evocata quale base delle procedure amministrative che il giudice di merito aveva reputato non previamente esperite e quindi ostative all'azione proposta.

  • art. 1 l. n. 20/1994

    È stata richiamata per affermare che la responsabilità amministrativo-contabile ha natura personale e non può essere estesa indistintamente all'ente concessionario come soggetto unitario.

  • art. 137 c.g.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini del controllo di giurisdizione, poiché la doglianza verteva su errori interni alla giurisdizione e non sui suoi limiti esterni.

  • art. 111 Cost., comma 8

    Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, cioè ai limiti esterni, e non si estende agli errori in iudicando o in procedendo.

  • art. 362 c.p.c.

    Rende esperibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali solo per motivi di giurisdizione, con esclusione delle censure di merito o processuali interne.

  • art. 207 c.g.c.

    È stato richiamato come disposizione che conferma la possibilità di ricorso in Cassazione solo per questioni di giurisdizione, nei limiti propri del controllo esterno.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o vizi processuali non sono deducibili contro le decisioni della Corte dei conti quando non attengano ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità del ricorso, nei termini di legge.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 3 d.l. n. 203/2005

    È stato ricordato per la riforma del sistema nazionale della riscossione e per il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle entrate.

  • art. 2 d.lgs. n. 37/1999

    È stato richiamato per evidenziare la soppressione dell'obbligo del 'non riscosso come riscosso' in capo al concessionario della riscossione.

  • art. 36 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato per la disciplina degli obblighi di rendicontazione dell'agente della riscossione, che il giudice di merito ha ritenuto sostanzialmente assolti tramite applicativo on line.

  • art. 4 d.l. n. 119/2018

    Richiamato per affermare che il mancato incasso di cartelle inferiori a mille euro era derivato da annullamento disposto per legge.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non per errori di diritto o di procedimento commessi nell'esercizio della giurisdizione stessa.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerne il dispositivo, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse rispetto alle censure rivolte alle altre.
  • La qualificazione di una domanda come giudizio ad istanza di parte, giudizio di conto o azione di responsabilità amministrativo-contabile dipende dal contenuto sostanziale della pretesa e non può essere alterata per aggirare le regole sulla legittimazione attiva alla promozione dell'azione di danno erariale.
  • La responsabilità amministrativo-contabile ha natura personale e non può essere automaticamente imputata in modo indistinto all'ente o al concessionario come soggetto unitario, dovendo riferirsi ai singoli soggetti responsabili nei limiti stabiliti dalla legge.
  • In tema di ricorso contro le decisioni dei giudici speciali, contestare l'interpretazione delle risultanze processuali o la ricostruzione della fattispecie concreta significa censurare limiti interni della giurisdizione, non questioni di giurisdizione in senso proprio.
  • La domanda risarcitoria richiede comunque specifica prova dell'an e del quantum del danno; la mera allegazione del differenziale tra ruoli trasmessi e somme riscosse non è sufficiente se non si dimostra il nesso tra i presunti inadempimenti e il pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoRiscossioneRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileEsecuzioniTributiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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