Sentenza n. 2262/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.730/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per un valore complessivo di 2.500 euro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'applicazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi prodotta in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente, senza indicare il TAR adito né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Sono stati inoltre esaminati il problema della riconducibilità della procura alla categoria della procura speciale, l'eventuale sanabilità del vizio e la possibilità di concedere l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura separata e generica non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, perché la mera trasmissione telematica della copia informatica insieme al ricorso nativo digitale non garantisce né la piena consapevolezza del mandante circa l'atto cui si riferisce il mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e deve riferirsi specificamente alla controversia. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, il cui contenuto deve consentire l'individuazione dell'oggetto, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli ulteriori elementi essenziali della controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La produzione telematica della copia informatica di una procura analogica insieme al ricorso non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia.
art. 22 c.p.a.
Rileva nel sistema del processo amministrativo quale disposizione relativa al patrocinio mediante difensore tecnico.
art. 23 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo in materia di procura speciale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avvisare le parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza, domanda non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando l'orientamento prudenziale era già individuabile.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La relativa disciplina di sanatoria non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea, quando tale procura è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente la controversia, consentendo di riconoscere l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea quando la procura è redatta su documento separato.
- La procura analogica separata, prodotta in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diviene per ciò solo una valida procura speciale apposta in calce al ricorso: la formalità telematica non supplisce all'assenza, nella procura, di elementi specifici sulla controversia e non dimostra necessariamente la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non soltanto alla notificazione o al deposito; la mancanza o l'inidoneità originaria della procura, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la pronuncia giurisprudenziale invocata come fonte dell'errore non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare l'opzione processuale più prudente.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non compare all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →