Cassazione Penale, Ordinanza n. 03502/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia il 6 febbraio 2025. Dall'ordinanza emerge che l'atto di impugnazione conteneva quattro motivi, ma essi erano formulati in modo meramente assertivo, senza alcuna argomentazione sulle ragioni di diritto poste a fondamento delle doglianze e senza alcun confronto con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha quindi rilevato un difetto di specificità e di motivazione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di adeguata argomentazione giuridica e di confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente la condizione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del criterio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciare motivi apodittici o meramente numerati, senza sviluppare una reale argomentazione giuridica.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, mediante censure specifiche e pertinenti.
- L'inammissibilità del ricorso determina, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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