Cassazione Penale, Sentenza n. 30558/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 29/03/2023. La Corte di appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per mancata produzione, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.. I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza sostenendo che l'elezione di domicilio era indicata in grassetto nell'epigrafe dell'atto di appello e quindi la norma sarebbe stata rispettata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale riguardo al momento in cui l'elezione di domicilio debba essere resa (se debba essere successiva alla sentenza impugnata o se possa essere quella già resa in primo grado), ma ha sottolineato che entrambi gli orientamenti concordano sul fatto che l'elezione o la dichiarazione di domicilio debbano essere effettivamente depositate "contestualmente" all'atto di appello. La mera menzione nell'epigrafe non è sufficiente. Perciò l'irregolarità formale ha comportato l'inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia depositata unitamente all'atto d'impugnazione "a pena di inammissibilità"; la Corte interpreta la norma nel senso che il deposito formale e contestuale è imprescindibile e la sola menzione nell'epigrafe non adempie il requisito
art. 164, codice di procedura penale
Richiamato nella motivazione per spiegare il contrasto circa la durata/validità della dichiarazione di domicilio resa in precedenza; la Corte segnala che la modifica normativa ha alimentato diverse interpretazioni sul momento in cui l'elezione debba essere rinnovata
art. 616, codice di procedura penale
Norma invocata per disporre la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti
Massime di principio
- L'elezione o la dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere materialmente depositata insieme all'atto di impugnazione; la mera indicazione o menzione nell'epigrafe o nel corpo dell'atto non è sufficiente.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale sul momento temporale in cui l'elezione deve essere resa (seva rinnovata dopo la sentenza impugnata o possa essere quella già resa in primo grado), ma anche nei casi favorevoli resta indispensabile il deposito contestuale all'appello.
- In caso di mancato deposito formale dell'elezione di domicilio, l'appello può essere dichiarato inammissibile con conseguenti condanne per spese e possibili sanzioni verso i ricorrenti (es. importo alla Cassa delle ammende).
- Per evitare il rischio di inammissibilità, in situazioni simili è consigliabile predisporre un documento separato di elezione/dichiarazione di domicilio e assicurarsi che venga fisicamente depositato e protocollato insieme all'atto di impugnazione; ovvero, allegare esplicitamente e in modo formale la dichiarazione e ottenerne ricevuta.
- Se si intende appellare, verificare sempre la prassi e la giurisprudenza più recente e, in caso di dubbio, rinnovare espressamente l'elezione di domicilio anche se già resa in primo grado.
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