Cassazione Penale, Sentenza n. 5598/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto precedentemente concesso a Suraci e rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. Il ricorrente sosteneva che, essendo le condotte unificate dal vincolo della continuazione, si sarebbe dovuto procedere all'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie per verificare se la pena complessiva superasse i limiti edittali che legittimano la revoca dell'indulto; in subordine deduceva carenza o insufficienza della motivazione sul punto.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il primo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza poiché la difesa non ha indicato le frazioni sanzionatorie ricavate dalla sentenza irrevocabile del 26/10/2011, rendendo impossibile il controllo giurisdizionale richiesto; (2) il motivo subordinato è infondato sul merito perché i fatti contestati presentavano ampia eterogeneità esecutiva e un arco temporale molto ampio (dal 1995 al 2012), elementi che escludono la riconducibilità ad un disegno criminoso unitario e, quindi, il vincolo della continuazione. La corte ha inoltre precisato che la reiterazione di condotte illecite può rientrare in istituti diversi dalla continuazione (recidiva, abitualità, professionalità, tendenza a delinquere). Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
L'art. 73 è la norma sostanziale per il reato per cui Suraci è stato condannato; la condanna per tale reato è stata il presupposto che ha determinato la revoca dell'indulto
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per il riconoscimento della continuazione ai fini dell'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie e del possibile trattamento più favorevole in esecuzione; il giudice ha ritenuto che i requisiti fattuali della continuazione non sussistessero
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 671 c.p.p. per spiegare l'effetto mitigatorio in caso di riconoscimento della continuazione (combinato disposto), ossia il modo in cui si calcola la pena connessa alla continuazione
Principio di autosufficienza (giurisprudenza di legittimità)
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014
Pretesa documentazione e precisione argomentativa dall'impugnante: nel giudizio di cassazione e di esecuzione il ricorso deve indicare in modo autosufficiente gli elementi necessari al sindacato di legittimità; l'omissione di tali indicazioni comporta l'inammissibilità della doglianza
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai fini dell'esecuzione è indispensabile che la difesa indichi esplicitamente le frazioni sanzionatorie ricavate dalla sentenza irrevocabile (ossia la distribuzione delle pene per i reati unificati); la mancata indicazione può determinare l'inammissibilità della doglianza per violazione del principio di autosufficienza
- La continuazione richiede omogeneità esecutiva e prossimità temporale/programmualità nei fatti: ampi archi temporali e modalità eterogenee di commissione ostano al riconoscimento del vincolo favorevole della continuazione
- La mera reiterazione di reati nel tempo può qualificarsi, piuttosto, come recidiva, abitualità o professionalità nel reato; tali figure non comportano automaticamente gli effetti mitigatori della continuazione
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi analiticamente con le circostanze di tempo e luogo indicate nelle sentenze precedenti quando si sostiene l'esistenza di un disegno criminoso unitario
- Il rigore formale del giudizio di cassazione ed esecuzione impone che le argomentazioni difensive siano documentate e complete: doglianze generiche o non autosufficienti vengono rigettate
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