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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19245/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati edilizi e di falso. De Angelis deduce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta mutazione del fatto giudicato in sentenza rispetto all'imputazione (contestazione passata da assenza del permesso di costruire ad illegittimità del permesso) e censura il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, sollevando rilievi sull'incidenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4060/2024 che avrebbe revocato la revoca in autotutela del permesso. Staiano deduce, con numerosi motivi, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), sostenendo che la SCA attestava agibilità parziale di specifiche unità e non dell'intero fabbricato; contesta poi che la Corte d'appello avrebbe oltrepassato l'oggetto della contestazione spostando il giudizio dalla valutazione della falsità della SCA alla complessiva legittimità dell'intervento edilizio, e che la sentenza amministrativa del Consiglio di Stato avrebbe inciso sull'elemento soggettivo della condotta.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi nel loro complesso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., affermando che il fatto storico (realizzazione di opere abusive e completamento dei lavori) è rimasto lo stesso e che non si è verificata una mutazione negli elementi essenziali dell'imputazione tale da ledere il diritto di difesa. Ha respinto le censure relative all'effetto vincolante della sentenza amministrativa, ricordando l'autonomia del giudice penale nel valutare liberamente le sentenze altrui ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; ha altresì ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze che si risolvevano in una nuova valutazione dei fatti o in richiesta di revisione delle risultanze probatorie, limiti questi non consentiti in sede di legittimità. Confermata, quindi, la condanna di primo grado e d'appello (pena di anni uno di reclusione per De Angelis Antonino e di mesi otto di reclusione per Staiano Giovanni, con sospensione condizionale subordinata alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi) e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    I ricorrenti invocavano la tutela per mutamento del fatto in sentenza; la Corte ha ricordato che la violazione sussiste solo se il fatto ritenuto in sentenza è eterogeneo o incompatibile sostanzialmente rispetto all'imputazione. Nel caso di specie non è ravvisata tale mutazione essenziale.

  • art. 19, comma 6, L. 241/1990

    Norma applicata alle attestazioni tecniche ritenute false: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie contestata per le attestazioni di completamento falsamente dichiarate dal tecnico.

  • artt. 24 e 25 DPR n. 380/2001

    Norme sull'agibilità: i ricorrenti sostenevano che la SCA attestava agibilità parziale; la Corte di merito ha valutato il contenuto documentale e la coerenza con le risultanze istruttorie, ritenendo che le attestazioni contestate integrassero responsabilità penale quando risultavano strumentali a consentire la prosecuzione di opere abusive.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito avesse fornito elementi sufficienti a escludere dubbi rilevanti e che le doglianze costituissero una mera proposta alternativa di lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze di giudici non penali come prova: la Corte ha precisato che tali decisioni sono valutabili liberamente dal giudice penale e non vincolano il suo libero convincimento.

  • art. 187 e art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di valutazione probatoria delle sentenze altrui: la Corte ha confermato che il contenuto di decisioni civili/administrative può essere preso in considerazione ma senza automatismi vincolanti per la qualificazione penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità ai vizi tassativi della motivazione (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio non rientrante nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio del giudizio di condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha applicato il principio nel senso che la decisione di merito ha esaminato e scartato le alternative plausibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese nel rito camerale: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • Il giudice penale è autonomo nel valutare le sentenze civili o amministrative acquisite e non è vincolato dal giudicato amministrativo: le sentenze altrui costituiscono elementi di prova valutabili liberamente, ma non impediscono al giudice penale di accertare la fattispecie penale autonomamente.
  • La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sussiste solo se il fatto ritenuto in sentenza è sostanzialmente eterogeneo rispetto a quello contestato, ossia se c'è una trasformazione degli elementi essenziali tale da aver privato l'imputato della possibilità di difesa.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto: i motivi che si risolvono in una diversa lettura della prova sono inammissibili salvo che si denunci un vizio di motivazione grave e manifesto ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La qualificazione della falsità delle attestazioni tecniche e la valutazione dell'elemento soggettivo devono tener conto anche di eventuali pronunce amministrative, ma tali pronunce non escludono automaticamente la responsabilità penale se emergono dati oggettivi che dimostrano che l'autorità è stata indotta in errore da rappresentazioni false o incomplete.
  • La prosecuzione o il completamento di lavori su un manufatto precedentemente abusivo può costituire autonoma condotta illecita e integra nuovi reati edilizi anche se le condotte iniziali sono estinte per prescrizione.

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