Sentenza n. 3409/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento della Determinazione protocollo n. 134293/2023 del 6.11.2023, n. Registro Generale 2843/2023 del Comune di Viterbo, Settore VII Urbanistica e Centro Storico, Sportello Unico per l’Edilizia, Edilizia Residenziale Pubblica, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Accessibilità Spazi Urbani e Abbattimento, Barriere Architettoniche, dal seguente oggetto: “PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEL LOTTO DI TERRENO IDENTIFICATO COME LOTTO N. 1/ PARTE DEL P.E.E.P. SANTA BARBARA CAPRETTA DI CUI ALLA CONVOCAZIONE DEL 3.6.2019 A ROGITO DEL DOTT, TOMMASO BELLI, REP. 35636 RACC. 18795”; nonché per l’annullamento di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso alla Determinazione n. 134293/2023 del 6.11.2023 del Comune di Viterbo, Settore VII Urbanistica e Centro Storico, Sportello Unico per l'Edilizia, Edilizia Residenziale Pubblica, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Accessibilità Spazi Urbani e Abbattimento, Barriere Architettoniche, dal seguente oggetto: “PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEL LOTTO DI TERRENO IDENTIFICATO COME LOTTO N. 1/ PARTE DEL P.E.E.P. SANTA BARBARA CAPRETTA DI CUI ALLA CONVOCAZIONE DEL 3.6.2019 A ROGITO DEL DOTT, TOMMASO BELLI, REP. 35636 RACC. 18795”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dalla cessione in proprietà di un lotto del P.E.E.P. Santa Barbara-Capretta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza deducendo, con tre motivi connessi, la violazione degli artt. 10 e 13 della convenzione del 3 giugno 2019, l’erronea considerazione della temporanea mancata iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative quale causa di decadenza e la carenza di istruttoria, sostenendo di essersi reiscritta all’Albo nell’aprile 2023. Ha inoltre denunciato il difetto assoluto e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990, contestando che il Comune non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni del mancato avvio dei lavori, tra cui l’occupazione di parte delle aree e la presenza di alberi sul lotto. Infine, ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa. Il provvedimento contestava, oltre alla mancata iscrizione all’Albo, il mancato inizio dei lavori entro il termine convenzionale di tredici mesi dalla determina dirigenziale del 27 novembre 2018, il mancato completamento dei lavori e il mancato pagamento dei ratei del corrispettivo. La memoria di replica della ricorrente è stata dichiarata tardiva perché depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto autonomamente idonee a sorreggere la decadenza le violazioni degli obblighi convenzionali relativi al mancato avvio dei lavori entro il termine previsto dall’art. 6 della convenzione e al superamento del termine di sei mesi previsto dall’art. 10, lett. g), per la decadenza dalla cessione dell’area. La ricorrente non ha contestato specificamente tali inadempimenti e ha richiamato circostanze ostative senza chiarirne l’incidenza concreta sul mancato avvio dei lavori. Poiché il provvedimento era plurimotivato, il giudice ha applicato il principio secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa per respingere l’intero ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato che la cooperativa era stata radiata dall’Albo nel 2016 e non risultava iscritta al momento della stipula della convenzione nel 2019. L’art. 15 della convenzione subordinava risolutivamente l’efficacia dell’accordo all’ottenimento delle agevolazioni, mentre l’art. 12, comma 2, l. 59/1992 imponeva l’iscrizione all’Albo quale requisito per ottenere contributi pubblici. La reiscrizione nell’aprile 2023 non eliminava l’inadempimento già verificatosi e non ne era stata provata la non imputabilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 della convenzione del 3 giugno 2019
Il termine di inizio dei lavori è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.95 del 15 marzo 2016 e pertanto tale termine è di tredici mesi dalla determina dirigenziale n.5451 del 27 novembre 2018
Il mancato inizio dei lavori entro il termine convenzionale costituisce inadempimento rilevante ai fini della decadenza.
art. 10, lett. g), della convenzione del 3 giugno 2019
si avrà infine decadenza dalla cessione dell'area qualora il ritardo di uno qualsiasi dei termini di cui alle lettere b), c) [...] superi complessivamente mesi sei
Il superamento di sei mesi del termine per l’inizio o l’ultimazione dei lavori consente la decadenza dalla cessione dell’area.
art. 12, comma 2, l. 59/1992
Decorsi due anni dall'istituzione dell’albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione all’albo medesimo
L’iscrizione all’Albo nazionale costituisce requisito necessario per ottenere contributi pubblici destinati alle cooperative edilizie.
art. 13 l. 59/1992
La mancata iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative è stata valutata nel quadro dei requisiti collegati alle agevolazioni pubbliche e all’efficacia della convenzione.
art. 15 della convenzione del 3 giugno 2019
l’efficacia resta pertanto risolutivamente condizionata all’ottenimento delle agevolazioni medesime
L’efficacia della convenzione era collegata in modo risolutivo all’ottenimento delle agevolazioni pubbliche, ritenute determinanti e sostanziali dalle parti.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto e contraddittorietà della motivazione è stata respinta in quanto il provvedimento individuava autonomi inadempimenti convenzionali idonei a fondare la decadenza.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento e alla proporzionalità dell’azione amministrativa non ha condotto all’annullamento, essendo la decadenza sorretta da autonomi inadempimenti non specificamente contestati.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, anche se altre motivazioni risultino eventualmente contestabili.
- Quando una convenzione per la cessione di un’area P.E.E.P. stabilisce un termine per l’inizio dei lavori e prevede la decadenza in caso di ritardo superiore a sei mesi, il mancato avvio dei lavori entro il termine convenzionale può costituire autonomo presupposto della decadenza.
- La reiscrizione successiva all’Albo nazionale delle cooperative non elimina l’inadempimento già verificatosi né rende irrilevante la mancata iscrizione al momento della stipula della convenzione, quando l’iscrizione è requisito per l’ottenimento o il mantenimento delle agevolazioni pubbliche cui è collegata l’efficacia della convenzione.
- Chi contesta una decadenza fondata sul mancato avvio dei lavori deve allegare e dimostrare in modo specifico l’incidenza causale delle circostanze impeditive sull’inadempimento; il richiamo generico a occupazioni o ostacoli presenti sull’area non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →