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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33612/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 21/10/2014 del Tribunale di Avellino (pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) deducendo vizi di motivazione relativi alla prova della responsabilità e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sostengono che la decisione non avrebbe adeguatamente motivato la responsabilità e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili rilevando che le censure miravano a rimettere in discussione unilateralmente l'accordo di patteggiamento raggiunto con il pubblico ministero e già ratificato dal giudice. La Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce un negozio processuale recettizio irrevocabile una volta che la controparte ne abbia avuto conoscenza e abbia dato il consenso, e che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è sindacabile in cassazione salvo casi di pena illegale o evidente causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la Corte ha ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, frutto di accordo tra imputato e pubblico ministero e ratificata dal giudice, non sia sindacabile in cassazione se le impugnazioni mirano solo a rimettere in discussione l'accordo concordato dalle parti.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis (introdotto dall'art.1, c.50, L. n.103/2017)

    La Corte ha precisato che la disposizione non era ancora vigente all'epoca del procedimento impugnato e quindi non è stata applicata (principio tempus regit actum).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata quale deroga alla preclusione di sindacabilità: la Corte ammette che la cassazione è possibile qualora dalla sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

  • Legge n. 103 del 2017

    Menziata come fonte dell'introduzione del comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.; la Corte ha escluso la sua applicazione al caso per retroattività della norma processuale.

Massime di principio

  • Un accordo di patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, una volta giunto a conoscenza e con il consenso della controparte e ratificato dal giudice, è vincolante e non può essere unilateralmente rimosso dall'imputato in sede di cassazione.
  • Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono, in linea di massima, inammissibili in cassazione per le censure che si limitano a rimettere in discussione il compendio probatorio concordato, salvo i casi limitati di pena illegale o di evidente causa di non punibilità (es. art. 129 c.p.p.).
  • Le modifiche normative processuali si applicano con riferimento al principio tempus regit actum: occorre verificare la vigenza della norma alla data del fatto o del provvedimento processuale rilevante.
  • Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe valutare la possibilità di agire prima della ratifica o individuare motivi che rientrino nelle eccezioni ammesse (pena illegale, non punibilità palese), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La proposizione di impugnazioni incompatibili con la natura negoziale del patteggiamento può comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente.

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