Cassazione Penale, Sentenza n. 33612/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 21/10/2014 del Tribunale di Avellino (pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) deducendo vizi di motivazione relativi alla prova della responsabilità e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sostengono che la decisione non avrebbe adeguatamente motivato la responsabilità e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili rilevando che le censure miravano a rimettere in discussione unilateralmente l'accordo di patteggiamento raggiunto con il pubblico ministero e già ratificato dal giudice. La Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce un negozio processuale recettizio irrevocabile una volta che la controparte ne abbia avuto conoscenza e abbia dato il consenso, e che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è sindacabile in cassazione salvo casi di pena illegale o evidente causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la Corte ha ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, frutto di accordo tra imputato e pubblico ministero e ratificata dal giudice, non sia sindacabile in cassazione se le impugnazioni mirano solo a rimettere in discussione l'accordo concordato dalle parti.
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis (introdotto dall'art.1, c.50, L. n.103/2017)
La Corte ha precisato che la disposizione non era ancora vigente all'epoca del procedimento impugnato e quindi non è stata applicata (principio tempus regit actum).
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata quale deroga alla preclusione di sindacabilità: la Corte ammette che la cassazione è possibile qualora dalla sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Legge n. 103 del 2017
Menziata come fonte dell'introduzione del comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.; la Corte ha escluso la sua applicazione al caso per retroattività della norma processuale.
Massime di principio
- Un accordo di patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, una volta giunto a conoscenza e con il consenso della controparte e ratificato dal giudice, è vincolante e non può essere unilateralmente rimosso dall'imputato in sede di cassazione.
- Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono, in linea di massima, inammissibili in cassazione per le censure che si limitano a rimettere in discussione il compendio probatorio concordato, salvo i casi limitati di pena illegale o di evidente causa di non punibilità (es. art. 129 c.p.p.).
- Le modifiche normative processuali si applicano con riferimento al principio tempus regit actum: occorre verificare la vigenza della norma alla data del fatto o del provvedimento processuale rilevante.
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe valutare la possibilità di agire prima della ratifica o individuare motivi che rientrino nelle eccezioni ammesse (pena illegale, non punibilità palese), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- La proposizione di impugnazioni incompatibili con la natura negoziale del patteggiamento può comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente.
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