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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di un credito derivante da rapporti bancari e da fideiussioni. Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della banca, l'assenza di valida procura alle liti dell'avvocato che aveva agito in monitorio, la mancata/notificata inefficacia del decreto e, nel merito, la necessità di ricalcolare il saldo del conto corrente e dei finanziamenti, con contestazioni su interessi usurari, anatocismo trimestrale, commissioni illegittime e liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. Il Tribunale ha revocato il decreto per difetto di procura e di legittimazione attiva; in appello la cessionaria del credito ha sostenuto che la procura era stata conferita alla società mandataria per la gestione dei crediti della banca e che, comunque, la successiva proposizione dell'appello da parte del nuovo titolare del credito aveva sanato/rattificato l'attività processuale svolta. La Corte d'appello ha respinto l'appello ritenendo decisivo il vizio originario di procura e la mancata regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.; in Cassazione la società ricorrente ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 24 Cost., 83 e 182 c.p.c., sostenendo che l'avvocato aveva comunque agito per la banca in virtù della gestione dei crediti affidata alla mandataria e che la ratifica era intervenuta con l'appello.

La decisione

Per i resistenti che hanno aderito alla rinuncia parziale (due coppie di controparti) il processo è stato dichiarato estinto. Quanto al fideiussore contumace rimasto nel giudizio, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che, pur essendo emersa la diversità soggettiva tra la società che aveva agito in monitorio e quella che aveva rilasciato la procura, l'appello proposto dal nuovo titolare del credito costituiva ratifica dell'attività processuale pregressa, ratifica ammissibile in ogni stato e grado; pertanto la decisione di merito che aveva valorizzato il vizio di procura come ostacolo decisivo è stata cassata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo nei confronti dei soggetti interessati.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte richiama la mancata attivazione delle facoltà di regolarizzazione della procura nel corso del giudizio di merito, ma non ne fa discendere il rigetto del ricorso, valorizzando invece la successiva ratifica del nuovo titolare del credito.

  • art. 83 c.p.c.

    La doglianza riguarda la validità della procura alle liti e la rappresentanza processuale della parte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro della censura sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamata dalla ricorrente per denunciare anche un vizio motivazionale.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    "Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in dritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione"

    La Corte afferma di poter ricondurre la soluzione giuridica a una ragione diversa da quella prospettata, purché basata sui fatti già accertati e senza alterare domanda ed eccezioni.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato dagli opponenti nel merito come causa di liberazione dei fideiussori, ma non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel passaggio, ma la questione ruota sull'onere di provare la valida rappresentanza e la ratifica; tuttavia dal testo non emerge una specifica statuizione su tale norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere il ricorso anche per una diversa ragione giuridica rispetto a quella specificamente dedotta, purché la soluzione derivi dai fatti già accertati e non richieda nuove indagini di merito, né alteri il thema decidendum o introduca eccezioni in senso stretto non formulate.
  • Il vizio originario di rappresentanza o di procura dell'atto introduttivo può essere sanato dalla ratifica del soggetto effettivamente titolare del rapporto sostanziale, e tale ratifica è ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche con l'atto di appello.
  • Quando il nuovo titolare del credito prosegue l'iniziativa processuale già intrapresa, la sua attività può valere come conferma dell'azione svolta in precedenza, con effetto sanante rispetto ai vizi di procura rilevati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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