Sentenza del 11/11/2015 n. 23067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, denunciando l'insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva escluso la valenza probatoria degli elementi raccolti dall'Amministrazione finanziaria in relazione a costi non deducibili e fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha sostenuto che la CTR non avesse esaminato adeguatamente i processi verbali di constatazione dai quali emergeva che alcune società fornitrici erano prive di strutture, mezzi, sedi e contabilità idonei a effettuare le forniture, nonché una dichiarazione di una fornitrice che negava di aver intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo parzialmente fondato. Ha precisato che la natura non cartiera della società contribuente, l'effettiva ricezione e rivendita delle merci, la modesta incidenza delle fatture contestate sul volume complessivo degli acquisti, l'assenza di squilibri tra acquisti e vendite e la mancata prova della retrocessione dei pagamenti non erano elementi sufficienti, da soli, a escludere l'inesistenza delle operazioni. La CTR avrebbe dovuto esaminare specificamente la natura cartiera delle società fornitrici e la dichiarazione relativa all'assenza di rapporti commerciali, spiegando se e come tali elementi fossero stati valutati. È stata invece dichiarata inammissibile la censura relativa al PVC del 28 giugno 2005, poiché i versamenti indicati riguardavano il 2003 e non l'anno d'imposta 2002 oggetto dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficienza della motivazione
La Corte ha ritenuto viziata la motivazione della CTR perché non risultava chiaro se fossero stati esaminati elementi probatori potenzialmente decisivi, quali la natura cartiera delle società fornitrici e la negazione dei rapporti commerciali.
Principio dell'ultrattività del mandato alla lite
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato
La cancellazione della società dal registro delle imprese non ha determinato l'inammissibilità del ricorso, poiché il difensore ha continuato a rappresentare la parte in virtù dell'ultrattività del mandato processuale.
Regole sull'onere della prova in materia di operazioni inesistenti e costi non deducibili
La natura cartiera delle società fornitrici e la negazione dei rapporti commerciali possono costituire elementi rilevanti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni. La regolarità formale della contabilità, l'effettiva movimentazione delle merci e la corrispondenza tra acquisti e vendite non neutralizzano automaticamente tali indizi, perché possono riflettere una realtà meramente cartolare.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice deve esaminare puntualmente tutti gli elementi indiziari, inclusa l'eventuale natura cartiera delle società fornitrici e l'assenza di rapporti commerciali.
- Il fatto che le merci siano state materialmente ricevute e rivendute dimostra l'effettività della movimentazione, ma non esclude necessariamente che le fatture siano state emesse da soggetti diversi da quelli realmente coinvolti o che siano fiscalmente inesistenti.
- La corrispondenza tra acquisti e vendite, l'assenza di differenze di magazzino e la contabilità formalmente regolare non sono, da soli, sufficienti a provare la genuinità delle fatture se sussistono seri indizi sulla fittizietà dei fornitori.
- La mancata prova della restituzione o retrocessione dei pagamenti non esclude automaticamente l'inesistenza delle operazioni, poiché tale elemento è distinto dalla verifica della reale operatività dei fornitori.
- Gli elementi probatori devono riferirsi allo specifico anno d'imposta oggetto dell'accertamento: dati relativi ad annualità diverse non sono decisivi, salvo che ne sia dimostrata la rilevanza.
- Una sentenza di merito può essere cassata per motivazione insufficiente quando non chiarisce se abbia esaminato elementi probatori potenzialmente decisivi e come li abbia ponderati.
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