Sentenza n. 238/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot.Cat. -OMISSIS- Imm/nr emanato il -OMISSIS- dal Questore della Provincia Di Catania e notificato dalla Questura di Catania, uff. imm. in data 21-03-2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per insufficienza del reddito risultante dall'estratto conto previdenziale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Catania che aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo l'illegittimità del diniego e chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare era stata accolta l'istanza ai fini del riesame. Successivamente il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia non è stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza e, pertanto, è stata considerata irrituale.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha ritenuto che la rinuncia, pur irrituale per il mancato rispetto del termine di notificazione di almeno dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., potesse essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dell'art. 35 c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
dichiarazione di rinuncia
La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme e il termine di notificazione previsto dalla disposizione; nel caso concreto la rinuncia è stata ritenuta irrituale perché non notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
la rinuncia irrituale ... può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione
Anche una rinuncia irrituale può essere considerata, ai fini processuali, quale manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 35 c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, successivamente alla proposizione della domanda, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe del provvedimento, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata senza il rispetto del termine processuale previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non produce gli effetti propri della rinuncia formale; tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., può essere valutata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a.
- Quando il ricorrente manifesta in modo non rituale la volontà di non proseguire il giudizio e tale dichiarazione evidenzia il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice può definire il processo per improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse conduce a una pronuncia in rito; le spese possono essere compensate in considerazione della natura della decisione e delle circostanze processuali.
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