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direttiva

Direttiva 2001/13

Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Normativa europea32001L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/13/CE interviene sulla disciplina delle licenze ferroviarie contenuta nella direttiva 95/18/CE, con l’obiettivo di estendere e uniformare a livello comunitario il sistema di licenze per le imprese ferroviarie. Rafforza i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, precisa l’indipendenza dell’autorità licenziante e prevede la validità della licenza in tutta la Comunità. Introduce inoltre obblighi di informazione verso la Commissione e gli altri Stati membri, e ribadisce il rispetto delle norme nazionali compatibili con il diritto UE, inclusi profili di lavoro, sicurezza, consumatori, nonché disposizioni fiscali e doganali.

Modifica la direttiva 95/18/CE sulle licenze delle imprese ferroviarie, estendendo e precisando il sistema comune di licenze, i requisiti soggettivi e gli obblighi di informazione e recepimento.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno nella Comunità europea, con riguardo al rilascio, proroga e modifica delle licenze da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono però escludere determinate categorie: imprese che effettuano solo servizi passeggeri su infrastruttura locale e regionale autonoma, imprese che effettuano solo servizi urbani o suburbani passeggeri, imprese limitate a servizi regionali merci non rientranti nella direttiva 91/440/CEE, imprese che svolgono solo trasporto merci su infrastruttura privata utilizzata esclusivamente dal proprietario, nonché le imprese limitate ai servizi navetta per autoveicoli nel tunnel sotto la Manica. La licenza rilasciata è valida in tutto il territorio della Comunità.

Direttiva 2001/13/CE sulle licenze delle imprese ferroviarie

La direttiva 2001/13/CE modifica la direttiva 95/18/CE per rafforzare e uniformare il sistema comunitario delle licenze ferroviarie. L’intervento si colloca nel quadro dello sviluppo delle ferrovie comunitarie e mira a garantire accesso all’infrastruttura in condizioni uniformi, non discriminatorie e compatibili con esigenze di sicurezza, affidabilità e tutela di utenti e terzi.

Obiettivi e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che la finalità principale è creare un sistema comune di licenze per assicurare che tutte le imprese ferroviarie rispettino costantemente requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale. La direttiva intende anche assicurare che i diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria siano applicati su base uniforme nella Comunità e che le imprese che operano in traffico internazionale rispettino gli obblighi fiscali e doganali pertinenti.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i criteri per il rilascio, la proroga e la modifica delle licenze delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno nella Comunità. La direttiva conferma la possibilità per gli Stati membri di escludere alcune categorie di attività dal proprio ambito applicativo, in particolare:

  • servizi ferroviari per passeggeri su infrastruttura locale e regionale autonoma;
  • servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri;
  • servizi ferroviari regionali di trasporto merci non contemplati nella direttiva 91/440/CEE;
  • trasporto merci su infrastruttura ferroviaria privata usata esclusivamente dal proprietario per le proprie merci;
  • servizi navetta per autoveicoli nel tunnel sotto la Manica.

Definizione di impresa ferroviaria

La nozione di impresa ferroviaria è ampliata e resa esplicita: si tratta di qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività principale consiste nel trasporto ferroviario di merci e/o persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione. Sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione. La precisazione è rilevante perché collega il regime autorizzatorio non solo al gestore completo del servizio, ma anche al soggetto che assicura la trazione.

Autorità competente e indipendenza dell’ente licenziante

Ogni Stato membro deve designare gli enti competenti per il rilascio delle licenze e per l’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva. Il legislatore europeo richiede che l’ente licenziante non presti direttamente servizi di trasporto e che sia indipendente dagli organismi o dalle imprese che tali servizi prestano. Si tratta di un presidio a tutela di imparzialità e parità di trattamento.

Validità della licenza e riconoscimento reciproco

La modifica introdotta all’articolo 4 stabilisce espressamente che la licenza è valida in tutto il territorio della Comunità. Il risultato perseguito è un riconoscimento sostanzialmente unitario dell’abilitazione, con superamento di barriere nazionali nel mercato ferroviario.

Requisiti sostanziali e obblighi di conformità

La direttiva interviene sui requisiti di affidabilità richiesti alle imprese ferroviarie, precisando che non devono essere state condannate per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro. Il testo include espressamente:

  • obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • obblighi di legislazione doganale, quando l’impresa intenda effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali.

L’articolo 12, nella nuova formulazione, chiarisce inoltre che l’impresa ferroviaria deve rispettare anche la normativa nazionale e regolamentare compatibile con il diritto comunitario e applicata in modo non discriminatorio, in particolare per:

  • requisiti tecnici e operativi specifici del servizio ferroviario;
  • requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione interna;
  • disposizioni su salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e dei consumatori;
  • requisiti generali applicabili alle imprese del settore destinati a offrire vantaggi o protezione ai consumatori.

Controllo di compatibilità delle norme nazionali

Le imprese ferroviarie possono sottoporre in ogni momento alla Commissione la questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario e quella della loro applicazione non discriminatoria. Se la Commissione ritiene che la direttiva non sia rispettata, emette una comunicazione sulla corretta interpretazione della stessa, fermo restando l’articolo 226 del Trattato. Il meccanismo non sostituisce le procedure d’infrazione, ma aggiunge uno strumento interpretativo e di chiarimento.

Obblighi in materia internazionale, fiscale e doganale

Le imprese ferroviarie devono rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali vigenti negli Stati membri in cui operano. Devono inoltre osservare le pertinenti disposizioni fiscali e doganali. La direttiva dà così rilievo ai profili di conformità extra-settoriale, essenziali per le attività transfrontaliere.

Obblighi di informazione tra Stati membri e Commissione

Quando l’autorità competente sospende, revoca o modifica una licenza, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione, che a sua volta informa senza indugio gli altri Stati membri. La previsione rafforza la trasparenza del sistema e consente un controllo coordinato a livello unionale.

Recepimento e termini

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 marzo 2003. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È destinata agli Stati membri e, in quanto direttiva, vincola quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito della direttiva 95/18/CE

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della direttiva 95/18/CE, chiarendo che la disciplina riguarda i criteri per il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno nella Comunità. Gli Stati membri possono escludere alcune categorie di imprese elencate tassativamente, tra cui servizi locali e regionali passeggeri autonomi, servizi urbani e suburbani passeggeri, taluni servizi regionali merci non rientranti nella direttiva 91/440/CEE, trasporto merci su infrastruttura privata ad uso esclusivo del proprietario e servizi navetta per autoveicoli nel tunnel sotto la Manica.

Definizione di impresa ferroviaria

L’articolo 1 sostituisce anche la definizione di "impresa ferroviaria" nell’articolo 2 della direttiva 95/18/CE: è tale qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività principale consiste nel trasporto ferroviario di merci e/o persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione.

Autorità licenziante indipendente

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3 della direttiva 95/18/CE imponendo a ogni Stato membro di designare gli enti competenti per il rilascio delle licenze e per l’adempimento degli obblighi della direttiva. L’ente che rilascia le licenze non può prestare direttamente servizi di trasporto e deve essere indipendente dagli organismi o dalle imprese che li prestano.

Validità comunitaria della licenza

Viene aggiunto all’articolo 4 il paragrafo 5, secondo cui una licenza è valida in tutto il territorio della Comunità. Ciò rafforza il principio di riconoscimento reciproco e di circolazione dell’abilitazione su base uniforme e non discriminatoria.

Requisiti di onorabilità e conformità normativa

All’articolo 6 è modificato il requisito relativo all’assenza di condanne per violazioni gravi o ripetute: oltre agli obblighi derivanti dal diritto previdenziale e dal diritto del lavoro, sono richiamati espressamente gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, per i trasporti transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali, gli obblighi derivanti dalla legislazione doganale.

Informazione alla Commissione sulle sospensioni, revoche o modifiche

L’articolo 11, paragrafo 8, è sostituito prevedendo che, quando l’autorità licenziante sospende, revoca o modifica una licenza, lo Stato membro interessato informi immediatamente la Commissione, che a sua volta informa senza indugio gli altri Stati membri.

Obblighi ulteriori delle imprese ferroviarie e controllo di compatibilità

I nuovi articoli 12 e 13 stabiliscono che le imprese ferroviarie devono rispettare, oltre ai requisiti della direttiva, la legislazione nazionale e le disposizioni regolamentari compatibili con il diritto comunitario e applicate in modo non discriminatorio, in particolare in materia tecnica, operativa, sicurezza, salute, condizioni sociali, diritti dei lavoratori e dei consumatori. Le imprese possono sottoporre alla Commissione questioni di compatibilità delle norme nazionali con il diritto UE e di non discriminazione; la Commissione, se ritiene non soddisfatti i requisiti della direttiva, emette una comunicazione interpretativa, fatti salvi i poteri dell’articolo 226 del Trattato. È inoltre previsto che le imprese rispettino gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali vigenti negli Stati membri in cui operano, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 15 marzo 2003 e informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarimercato internolicenze e autorizzazionidiritto del lavorodiritto doganale e fiscale

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