Sentenza n. 12201/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del verbale n. -OMISSIS-“Riunione preliminare”, redatto a seguito della riunione svoltasi il 10/2/2025 (doc. 1), concernente la “procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. -OMISSIS-posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art-24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale GSD 06/MEDS-15 (ex SC 06/E3) –SSD settore scientifico disciplinare MEDS-15/A (ex SSD MED/27) presso il dipartimento di neuroscienze umane –facoltà di medicina e odontoiatria bandita con D.R. n. 3354 del 05.12.2024”, in occasione della quale la commissione ha preso atto “che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale”; “ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 5-OMISSIS- e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione” e “presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura valutativa e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato -OMISSIS-al presente verbale”;-dell’Allegato -OMISSIS-al verbale n. -OMISSIS-della “riunione preliminare”(doc. 2), dove sono stati “riportati” i criteri per la valutazione dei candidati definiti dalla commissione giudicatrice;-del D.R. n. 155 del 16/1/2025 di nomina della commissione, oltreché della delibera del Dipartimento di Neuroscienze Umane del 10/1/2025, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 13/1/2025;-ove necessario, del regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza –Università di Roma Emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023 e successive modifiche; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti presentato dal ricorrente il 12 giugno 2025 per l’annullamento, previa sospensione cautelare,-del D.R. n. 1245/2025 del 17/04/2025(doc. 21) dell’Università La Sapienza con oggetto: “APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER N. -OMISSIS-POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA –GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) –SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MEDS-15/A (EX SSD MED/27) – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE –FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA”; -della relazione finale del concorso con oggetto(doc. 17): “CODICE CONCORSO 2024POR047 PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.-OMISSIS-POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE/SETTORE CONCORSUALE GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) –SSD SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A (EX SSD MED/27) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE –FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA BANDITA CON D.R. N. 3354 DEL 05.12.2024” e dei suoi allegati (docc. 18, 19e 20); -dei verbali della procedura di concorso nn. -OMISSIS- e tutti i rispettivi allegati(doc. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15e 16); -del contratto di presa di servizio che dovesse essere stipulato tra l’Università e il Prof. -OMISSIS-; -del decreto rettorale di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 26 settembre 2025 Per l’annullamento -della delibera n. -OMISSIS-del Consiglio di Amministrazione dell’Università Sapienza di Roma, seduta 21.05.2025, prot. n. -OMISSIS- del 18.06.2025di approvazione della chiamata del Prof. -OMISSIS-; -della nota n. -OMISSIS- del 08 maggio 2025 del Preside Prof. -OMISSIS-, con cui si esprime parere favorevole alla proposta di chiamata in qualità di Professore di I fascia del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il GSD 06/MEDS-15 e il SSD MEDS-15/A Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane;-dell’estratto del verbale del consiglio del dipartimento di neuroscienze umane dell’Università Sapienza di Roma del 6.05.2025 prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- del 08.05.2025;-e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti presentato il 2 dicembre 2025 Per l’annullamento -del decreto n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-del 26/9/2025, in forza del quale la Rettrice dell’Università Sapienza ha disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2025 il prof. -OMISSIS- è nominato ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane –Facoltà di medicina e Odontoiatria; -e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa. Quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti presentato il 25 marzo 2026 Per l’annullamento degli atti già gravati con primi, secondi e terzi motivi aggiunti Quanto al ricorso incidentale presentato dal controinteressato -OMISSIS- il 17 aprile 2026 Per l’annullamento degli atti della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n.240/2010 per n.-OMISSIS-posto di professore di ruolo di i fascia –gsd06/meds-15(ex sc06/e3)–settore scientifico-disciplinare meds-15/a (ex ssdmed/27) –presso il dipartimento di neuroscienze umane –facoltà di medicina e odontoiatria. codice concorso 2024por047, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dal concorso del prof. -OMISSIS- e nella parte in cui sono stati valutati indebitamente titoli e pubblicazioni del candidato, e in particolare: -del verbale n.1e relativo all.1(doc.5,in atti); -del verbale n.2e relativo all.1(doc.15,in atti); -del verbale n.3e relativo all.1(doc.16,in atti); -del verbale n.4(doc.17,in atti); -del verbale n.5 e relativo all.1(doc.18,in atti); -della relazione finale e dei relativi allegati (docc.20-22,in atti); -del d.r. di approvazione degli atti della procedura n.1245/2025(doc.23,in atti); -ove occorra, del bando 2024/por/047 (doc.1, in atti) in parte qua e nei limiti dell’interesse qui azionato, di tutti gli ulteriori atti impugnati ex adverso, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse ed esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, inclusi la nomina della commissione, i verbali, l'approvazione degli atti, la chiamata e la nomina del candidato vincitore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia nel settore della neurochirurgia, deducendo: l'illegittima modifica o depotenziamento, da parte della commissione, dei criteri fissati dal bando e dal dipartimento; la mancata previsione o effettuazione del sorteggio dei commissari e la violazione della parità di genere; l'incompatibilità di un commissario, autore di numerose pubblicazioni con il candidato risultato vincitore; l'errata o insufficiente valutazione dell'attività clinica, della produzione scientifica, delle pubblicazioni in posizione di primo o ultimo autore, degli ulteriori titoli e criteri curriculari; la mancata esclusione del vincitore per asserita omessa presentazione di pubblicazioni dell'ultimo quinquennio e per asserite falsità o incongruenze relative alla casistica operatoria, alle pubblicazioni scientifiche e a un periodo di congedo di studio. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esclusione del ricorrente principale per analoghe asserite falsità nella casistica operatoria e nella produzione scientifica. Il ricorrente principale ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione della procedura, la chiamata, la nomina e gli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca e ha respinto il ricorso incidentale, ritenendolo tempestivo perché proposto entro sessanta giorni dalla notificazione del quarto ricorso per motivi aggiunti, dal quale era sorto l'interesse difensivo del controinteressato. Nel merito, ha respinto le censure sulla modifica dei criteri, sul sorteggio dei commissari, sulla parità di genere, sulla prevalenza attribuita alla produzione scientifica rispetto all'attività clinica, sull'attività ambulatoriale e sulle asserite falsità della casistica operatoria e delle pubblicazioni. Il Collegio ha ritenuto non provate in modo chiaro e oggettivo le falsità reciproche dedotte dalle parti, anche in ragione della complessità dei dati e dell'assenza di querela di falso sui registri operatori. Ha invece accolto il motivo relativo all'imparzialità di un commissario, rilevando che questi era coautore di 19 pubblicazioni del vincitore, di cui 3 tra le 16 pubblicazioni sottoposte alla valutazione specifica di merito, con una collaborazione quantitativamente e qualitativamente eccedente l'ordinaria collaborazione accademica. Ha inoltre accolto in parte il motivo sulla valutazione della produzione scientifica, ravvisando l'errata o non intelligibile applicazione del criterio relativo alla posizione di primo e ultimo autore e l'assenza di un effettivo confronto analitico e comparativo sulle 16 pubblicazioni presentate, essendo state utilizzate valutazioni discorsive sostanzialmente identiche e cumulative per i candidati, senza esplicitare l'incidenza dei criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Sono stati quindi annullati la nomina della commissione, i verbali, l'approvazione degli atti, la chiamata e la nomina del vincitore. L'Università è stata obbligata a rinnovare la procedura entro 120 giorni con una commissione integralmente diversa, evitando commissari coautori delle pubblicazioni sottoposte a valutazione di merito, applicando in modo intelligibile il criterio di primo e ultimo autore e procedendo a una valutazione comparativa effettiva ed esplicita delle sedici pubblicazioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata per la copertura del posto di professore universitario di prima fascia oggetto della controversia.
art. 18 l. 240/2010
Non impone il sorteggio dei componenti della commissione, nel quadro dell'autonomia e della responsabilità degli atenei.
art. 97 Cost.
Impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento; la violazione dell'obbligo di astensione del commissario coautore incide sulla legittimità dell'intera procedura.
art. 51 c.p.c.
Rileva quale base normativa dell'obbligo di astensione del commissario in presenza di una collaborazione scientifica intensa e qualificata con un candidato.
art. 6-bis l. 241/1990
Impone la prevenzione dei conflitti di interesse e sostiene l'obbligo di astensione del commissario in situazione di incompatibilità sostanziale.
art. 7 d.P.R. 62/2013
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi.
art. 42 c.p.a.
Il termine per il ricorso incidentale decorre dalla notificazione dell'impugnazione principale, inclusi i motivi aggiunti, quando questi fanno sorgere l'interesse alla domanda incidentale.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Consente, nella fattispecie, l'autorizzazione al deposito tardivo della memoria in presenza delle circostanze processuali considerate dal Collegio.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La prova inequivoca della falsità di una dichiarazione sostitutiva può comportare l'esclusione del dichiarante dalla procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nei concorsi universitari, l'obbligo di astensione del commissario non sorge per ogni collaborazione scientifica con un candidato, ma ricorre quando il coautoraggio presenti intensità, frequenza, continuità e prossimità alla procedura tali da eccedere l'ordinaria collaborazione accademica, soprattutto quando il commissario debba valutare nel merito pubblicazioni di cui è coautore.
- Quando una parte significativa della selezione concorsuale riguarda la valutazione intrinseca delle pubblicazioni, la presenza tra i commissari di un coautore di numerosi lavori del candidato, inclusi lavori sottoposti alla valutazione specifica, compromette la distinzione tra valutatore e autore e impone la sostituzione del commissario o l'adozione di accorgimenti idonei a preservare l'imparzialità; la mancata astensione può comportare l'illegittimità della procedura.
- La commissione di un concorso universitario deve applicare in modo intelligibile i criteri del bando. Se il bando valorizza la posizione di primo e ultimo autore nella comparazione tra candidati, la relativa valutazione deve essere coerente con la produzione scientifica considerata dal criterio e non può tradursi in uno scarto minimo e non motivato a fronte di differenze obiettive e significative.
- Quando il bando impone la valutazione di un numero determinato di pubblicazioni secondo criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, non è sufficiente una valutazione cumulativa o sostanzialmente identica per candidati diversi: occorre un confronto effettivo, esplicito e comprensibile, integrato dalla considerazione degli indici bibliometrici previsti.
- Le contestazioni giudiziali sulla falsità o inattendibilità di casistiche operatorie e pubblicazioni scientifiche non dimostrano l'illegittimità della valutazione concorsuale se non individuano con chiarezza la fonte della prova e il differenziale tra dati dichiarati e dati documentati. In assenza di prova chiara e oggettiva, la commissione può basarsi sulle dichiarazioni prodotte secondo il d.P.R. 445/2000.
- Il termine per proporre ricorso incidentale decorre dalla notificazione dell'impugnazione principale, anche mediante motivi aggiunti, quando soltanto quest'ultima fa sorgere l'interesse del controinteressato a formulare una domanda escludente o comunque difensiva.
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