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Sentenza

Sentenza n. 783/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Action Medical S.r.l. il 27/2/2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Action Medical S.r.l. il 18/10/2023: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati A, B, C e D, nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202215008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida per il payback 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e quantificazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti statali che hanno dato attuazione al meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti della Regione Siciliana che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti. Ha dedotto vizi propri degli atti, tra cui violazione di legge ed eccesso di potere per la fissazione retroattiva dei tetti regionali, violazione delle tempistiche normative, lesione del legittimo affidamento e alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e la violazione dei principi eurounitari in materia di affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica, chiedendo anche il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. I motivi aggiunti hanno contestato, sul piano contabile e giuridico, gli elenchi regionali delle imprese e le quote di ripiano attribuite, nonché i successivi atti di rideterminazione dell'importo alla luce della riduzione al 48 per cento.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018 è ragionevole e proporzionato, rispetta la riserva di legge e non viola i principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. L'obbligo di ripiano, le percentuali a carico dei fornitori e il criterio di proporzionalità al fatturato erano conoscibili sin dal 2015; la successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4 per cento non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, incidendo sul fatturato complessivo dei fornitori e non sull'entità delle forniture o sul prezzo contrattuale, e non è stato dimostrato che abbia azzerato o eccessivamente ridotto i margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno natura meramente vincolata, tecnica e ricognitiva: le Regioni si limitano a verificare i dati contabili, individuare le imprese, applicare le percentuali già fissate dalla legge e imporre il pagamento. Non esercitano un potere autoritativo né determinano il tetto o lo scostamento, già definiti a livello statale. La posizione dell'impresa è quindi di diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione patrimoniale, con giurisdizione del giudice ordinario. La causa relativa ai motivi aggiunti può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    "in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, le quote di ripiano a carico delle imprese fornitrici e il criterio di calcolo proporzionale al fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    "elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno"

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende obbligate, quantificare la quota secondo criteri già predeterminati e iscrivere il credito in bilancio.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    "48 per cento della quota di ripiano determinata"

    Ha previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende fornitrici; la Corte costituzionale ha stabilito che tale riduzione deve applicarsi anche alle imprese che hanno instaurato o mantenuto il contenzioso.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta per difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia sui provvedimenti regionali di quantificazione del payback non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti del possibile rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali di partecipazione delle imprese e il criterio di calcolo in rapporto al fatturato erano già previsti dalla legge prima delle gare e della conclusione dei contratti.
  • La successiva fissazione del tetto regionale di spesa in misura pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard non assume natura retroattiva lesiva dell'affidamento se tale misura era coerente con il tetto nazionale già vigente e il sistema normativo rendeva prevedibile il rischio di ripiano.
  • Il payback dei dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica né il prezzo contrattuale né l'entità della prestazione, ma incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo legale di compartecipazione alla spesa sanitaria.
  • I provvedimenti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende, applicare percentuali predeterminate e quantificare matematicamente le somme dovute sono atti vincolati e privi di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie relative al corretto calcolo delle somme richieste dalle Regioni a titolo di payback, quando gli atti regionali sono meramente ricognitivi e attuativi di presupposti già determinati dallo Stato e dalla legge, riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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