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Sentenza

Sentenza n. 8190/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Annullamento del Decreto del Ministro dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, nr 91.

Giustizia amministrativa202300860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno che aveva respinto la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, motivato dalla condanna per falsità materiale in certificati. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione ministeriale, evidenziando che un'agenzia egiziana incaricata di predisporre la documentazione per le domande di cittadinanza aveva posto in essere una truffa ai danni dei cittadini mediante la presentazione di certificati di nascita non originali. Secondo il ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a verificare con maggiore attenzione l'effettiva imputabilità della condotta, anziché recepire automaticamente gli elementi penalmente rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame della domanda. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, diretto a valutare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne stabilmente le regole di convivenza, anche con riguardo alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e ai valori identitari dello Stato. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, tuttavia, l'Amministrazione non aveva adeguatamente esaminato la circostanza, rappresentata dal ricorrente, che la falsità documentale poteva essere riconducibile alla condotta fraudolenta dell'agenzia egiziana e non consapevolmente imputabile all'interessato. L'automatica valorizzazione della condanna, senza una verifica più approfondita dell'imputabilità della condotta alla luce delle circostanze note, ha quindi determinato un'inadeguatezza istruttoria e un vizio del giudizio di integrazione. L'accoglimento non comporta il riconoscimento automatico della cittadinanza, ma esclusivamente l'obbligo di riesaminare la domanda. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell'effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne le regole di convivenza e i valori fondamentali.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione di precedenti penali o di condotte documentalmente irregolari non può prescindere dall'accertamento della loro effettiva imputabilità soggettiva al richiedente; quando siano rappresentate circostanze idonee a prospettare una frode o un'induzione in errore da parte di terzi, l'Amministrazione deve esaminarle specificamente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è estrinseco e si limita a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza per insufficienza dell'istruttoria o della motivazione non attribuisce direttamente lo status civitatis, ma comporta l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la domanda alla luce dei rilievi formulati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereDifetto di motivazione

Testo integrale

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