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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10203/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere l'arretramento di un edificio costruito sul fondo vicino, perché ritenuto in violazione delle norme sulle distanze tra edifici, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda ordinando l'arretramento dell'edificio sino a dieci metri dalla parete finestrata dell'immobile dell'attrice. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda, ritenendo non provata l'esistenza, sulla parete del fabbricato dell'attrice, di aperture qualificabili come vedute. In cassazione la soccombente in appello ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444/1968, 900 e ss. c.c., 116 c.p.c. e del regolamento edilizio comunale, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la presenza di vedute; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né manifestamente illogica e superava il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondato perché il governo delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama la proposta di definizione accelerata e afferma che la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva; la decisione collegiale successiva non costituisce una fase autonoma di riesame della proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per escludere l'incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata dal far parte del collegio decidente.

  • art. 9 del D.M. n. 1444/1968

    È invocato nel primo motivo come parametro delle distanze tra edifici, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché trasformava la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • artt. 900 e ss. c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di vedute e la conseguente violazione delle distanze, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto attinente alla ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente incardinati su violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirassero a una rivalutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta perché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa; la compensazione e la liquidazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono stati applicati il terzo e il quarto comma con condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • L'esame delle prove documentali e testimoniali, la valutazione della loro attendibilità e la scelta delle risultanze ritenute decisive appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva, purché la motivazione consenta di ricostruire l'iter logico seguito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'apparenza della motivazione o della sua manifesta illogicità, non quando la sentenza di merito esponga un percorso argomentativo idoneo a superare il minimo costituzionale.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, e la loro quantificazione restano affidate al potere discrezionale del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliareVizi dell'immobile
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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