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Sentenza

Sentenza n. 1897/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro e Previdenza n. 337/2025, depositata e resa pubblica il 15.2.2025.

Giustizia amministrativa202506529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza n. 337/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di € 500 mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000. La sentenza era stata notificata al Ministero per l'esecuzione, ma l'amministrazione non aveva dimostrato di avervi adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della Carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando il rispetto dei termini processuali applicabili all'azione di ottemperanza e l'assenza di prova dell'esecuzione del giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha ordinato all'amministrazione di depositare la prova dell'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, senza che l'assenza di stanziamenti o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora, purché non manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la funzione compulsiva dell'astreinte.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiamato nella ricostruzione della vicenda.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale e i relativi termini, ritenuti rispettati dal TAR.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il titolare nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e l'obbligo accertato riguarda la sua conformazione al giudicato nel caso deciso.
  • In assenza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine prefissato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, chiamato a dare esecuzione a un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione, deve compiere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari; l'assenza di stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e fino all'adempimento, anche se tardivo, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso deciso tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento, amministrazione e commissario esercitano poteri concorrenti, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

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