Cassazione Penale, Ordinanza n. 08992/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione lamentando il difetto di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo, contestando in sostanza l'affermazione di fittizietà di alcune fatture emesse da una società estera e utilizzate nella propria dichiarazione. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consisteva in doglianze in fatto, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti e, in parte, prospettando anche questioni non dedotte in appello. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale e congruo la fittizietà delle fatture, richiamando la mancanza di contabilità della società emittente, l'eterogeneità delle operazioni svolte, la sottoscrizione da parte di un soggetto residente all'estero e l'inverosimiglianza della causale e dei pagamenti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da motivazione congrua sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, considerati l'importo complessivo delle fatture e il loro utilizzo protratto per più anni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a base della condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non ne discute l'astratta configurabilità, ma reputa non ammissibili le censure di merito sulla prova della fittizietà delle fatture.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente attraverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene congrua la motivazione fondata su gravità del fatto e intensità del dolo.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione specifica di emergenze processuali decisive erroneamente considerate dal giudice di merito; non basta proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- È legittima la conferma della fittizietà di fatture quando la motivazione valorizza elementi oggettivi quali l'assenza di contabilità del soggetto emittente, l'inattendibilità della causale, la sproporzione economica dell'operazione e la mancanza di documentazione di supporto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando si fonda su parametri concreti come la gravità del fatto e l'intensità del dolo, specie in presenza di condotte seriali e di rilevante importo economico.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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