Cassazione Penale, Ordinanza n. 23341/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo, richiamando l'art. 581 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in secondo grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, ma l'unico motivo risulta descritto dalla Corte come generico, aspecifico, confuso e cumulativo. Nel testo non emergono con chiarezza né la specifica norma asseritamente violata né il vizio dedotto, né una puntuale correlazione tra le censure e la motivazione della decisione impugnata. La Corte evidenzia inoltre che i giudici di merito avevano già ricostruito i fatti e motivato in modo completo sia sulla sussunzione nelle fattispecie contestate e oggetto di condanna, sia sul trattamento circostanziale e sulla valutazione dei benefici di legge. Il ricorso viene quindi ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle ragioni di diritto e dei profili di censura riferiti alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico, confuso o cumulativo, senza una puntuale enunciazione delle norme violate e dei vizi dedotti.
- La specificità del motivo va valutata anche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: occorre una reale correlazione tra le censure mosse e le ragioni decisorie del provvedimento di merito.
- Non è sufficiente riproporre contestazioni generiche contro la ricostruzione dei fatti o contro il trattamento sanzionatorio se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione completa e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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