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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1304 del 22.04.2025, passata in giudicato, con la quale, nei limiti delle censure ritenute fondate, sono stati annullati gli atti concernenti la procedura d’asta bandita dall’Agenzia del Demanio per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “EX DEPOSITO XIRUMI” sito in Augusta (SR), giusta avviso n.1329 del 17.10.2023 R.I., assegnato a Pravisani s.p.a.

Giustizia amministrativa202502065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza, ovvero elusione o violazione, della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1304/2025 relativa all’annullamento degli atti con cui era stata riconosciuta a una società occupante la prelazione nell’acquisto del compendio immobiliare “Ex Deposito Xirumi”, nonché mancata rinnovazione della procedura di gara

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria provvisoria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Agenzia del Demanio alla sentenza n. 1304/2025, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare le attività amministrative annullate, attribuirle definitivamente il compendio immobiliare in quanto aggiudicataria provvisoria e sciogliere il contratto di compravendita stipulato con la società controinteressata. Ha inoltre chiesto, anche incidentalmente, la dichiarazione di inefficacia, invalidità o caducazione del contratto stipulato il 30 agosto 2024, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti oggettivi del giudizio di ottemperanza e il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al contratto. Nel corso del giudizio l’Agenzia del Demanio ha adottato la determina del 18 dicembre 2025, dichiarando inefficace ex tunc il contratto con la controinteressata, avviando il procedimento di rilascio dell’immobile e disponendo la prosecuzione della procedura dalla fase dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente, previo espletamento delle verifiche di legge.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, affermando che il giudizio di ottemperanza comprende anche la verifica dell’eventuale elusione o violazione del giudicato e consente al giudice di precisarne e integrarne il contenuto conformativo, senza modificarlo né sostituirsi alla discrezionalità amministrativa. Ha ritenuto superata l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché l’Amministrazione aveva autonomamente dichiarato l’inefficacia del contratto. Nel merito, ha ricostruito il giudicato come imponesse: l’intervento sull’efficacia del contratto stipulato con la controinteressata; la riattivazione della procedura dal segmento dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente; lo svolgimento delle verifiche di legge e l’eventuale aggiudicazione definitiva alla ricorrente. La determina del 18 dicembre 2025 è stata ritenuta conforme a tali prescrizioni, sebbene adottata tardivamente. Il giudice ha precisato che il giudicato non attribuiva automaticamente alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva, subordinata alle verifiche di legge, ma imponeva la regressione procedimentale al primo segmento ancora legittimo. Poiché, durante il giudizio, la pretesa è stata pienamente soddisfatta, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La fondatezza originaria del ricorso è stata riconosciuta ai fini della soccombenza virtuale: l’Agenzia del Demanio è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, mentre le spese tra la ricorrente e la controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 438, l. 311/2004

    La disposizione non consente di riconoscere la prelazione a chi goda di fatto del bene senza un legittimo titolo di occupazione; il mero godimento materiale, anche accompagnato dal regolare pagamento dei corrispettivi, non è sufficiente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere»

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza riguarda l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e consente di verificare la conformità dell’attività amministrativa successiva al decisum.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le statuizioni necessarie a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, compresa, in astratto, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le memorie depositate oltre i termini perentori non sono utilizzabili ai fini della decisione.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Nel rito camerale devono essere rispettati i termini per il deposito degli scritti difensivi; il deposito tardivo è inutilizzabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve anzitutto delimitare il contenuto del giudicato, considerando non solo il dispositivo ma anche la motivazione e le prescrizioni conformative; può precisare e integrare tali prescrizioni per assicurarne l’effettività, senza modificare il giudicato né sostituirsi alle valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione.
  • L’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione del giudicato, ma conserva discrezionalità soltanto sulle modalità concrete di attuazione, nei limiti risultanti dal contenuto della pronuncia da eseguire.
  • Quando il giudicato annulla gli atti conclusivi di una procedura amministrativa e individua l’ultimo segmento procedimentale legittimo, l’amministrazione deve regredire a tale fase e rinnovare il procedimento da lì, senza riaprire fasi anteriori ormai consolidate né attribuire automaticamente il bene della vita se l’esito finale resta subordinato a verifiche di legge.
  • L’annullamento degli atti amministrativi presupposti al contratto stipulato a valle della procedura impone all’amministrazione, ai fini dell’esecuzione del giudicato, di intervenire sull’efficacia del contratto e di riattivare il procedimento secondo le prescrizioni conformative, ferma la necessità di rispettare le competenze proprie dell’ordinamento civile ove occorra una pronuncia sul negozio.
  • La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere; tuttavia, se l’attività satisfattiva è stata adottata dopo la proposizione del ricorso e conferma la fondatezza delle censure, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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