Cassazione Civile, Ordinanza n. 28392/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato, in cassazione, la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune e confermato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a talune aree edificabili, con recupero di maggiore imposta per infedele dichiarazione. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che il valore venale delle aree dovesse essere determinato in base al prezzo pattuito in una compravendita conclusa nel medesimo anno d'imposta; con il secondo si denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistenti rapporti societari tra le parti del rogito, tali da rendere il prezzo non attendibile come valore di mercato; con il terzo si lamentava l'omesso esame di una perizia di stima prodotta in giudizio, che la ricorrente riteneva decisiva ai fini della valutazione del valore dei terreni. Il Comune ha resistito con controricorso ed ha anche eccepito giudicato esterno, invocando una precedente pronuncia resa su un diverso giudizio ICI riguardante altro soggetto acquirente degli stessi immobili.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno, rilevando che nel processo tributario il giudicato fa stato solo tra le stesse parti e che la ricorrente non era parte del precedente giudizio invocato dal Comune. Nel merito ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo perché diretto in realtà a una rivalutazione del fatto e perché il giudice di merito può discostarsi dal prezzo di compravendita ove motivi adeguatamente alla luce degli altri parametri di stima del valore venale delle aree fabbricabili. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva comunque esaminato la questione dei rapporti societari, e che la doglianza mirava ancora una volta a contestare un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la censura sull'omesso esame della perizia di parte non individuava un fatto storico decisivo specifico e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
L'efficacia soggettiva del giudicato è limitata ai soggetti che sono stati parte del processo, o comunque posti in condizione di intervenirvi; non basta che il precedente giudicato riguardi una questione di fatto comune.
art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
Per le aree fabbricabili la base imponibile ICI è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi tenendo conto dei parametri normativi indicati; il giudice può comunque valutare altri elementi adeguati e motivare il proprio convincimento.
art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La norma regolamentare consente ai comuni di determinare periodicamente valori venali per zone omogenee al fine di limitare il potere di accertamento e ridurre il contenzioso.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato come base della potestà regolamentare comunale in materia di ICI.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformulato, il motivo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare genericamente la valutazione delle risultanze istruttorie o tecniche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno è opponibile solo se si è formato tra le stesse parti; non è sufficiente che il precedente giudizio abbia riguardato la medesima questione di fatto o un rapporto collegato.
- In tema di ICI sulle aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio va determinato secondo i parametri legali, ma il giudice di merito può considerare anche il prezzo di compravendita e altri elementi di mercato, purché motivi in modo congruo la scelta del criterio seguito.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, dietro l'apparente denuncia dell'errore normativo, mira in realtà a contestare l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o in una generica critica alla perizia di parte: occorre individuare un fatto storico specifico, discusso e decisivo, che sia stato effettivamente omesso.
- La valutazione del prezzo di cessione di un'area fabbricabile come indice del suo valore venale è rimessa al giudice di merito, che può anche discostarsene se emergano elementi concreti idonei a dimostrare che quel prezzo non rappresenta il reale valore di mercato.
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