Sentenza n. 1692/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 152/2025 pubblicata in data 11.02.2025 dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro con statuizione a carico del Ministero, notificata a fini esecutivi recante: statuizione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto ad accreditare € 1.000,00 sulla carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente oltre spese legali come ivi liquidate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a 1.000 euro complessivi sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato e notificata all'amministrazione per l'esecuzione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per due annualità, con condanna dell'amministrazione all'accredito di 1.000 euro sulla carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali. L'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione, erano decorsi sia i termini processuali applicabili sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e non era stata prodotta alcuna prova dell'adempimento. Il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero e dell'USR di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa possano giustificare il mancato adempimento. L'amministrazione resistente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, ridotte del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto anche in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato in forza del giudicato del giudice ordinario.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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