Sentenza n. 15219/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare: - del decreto dirigenziale n. 9963 del 9 giugno 2025 (doc. 13), comunicato in pari data, di rettifica della graduatoria della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 - 2023 (bando FIS 2), macrosettore PE - physical sciences and engineering, settore PE7 - schema di finanziamento starting grant; - della nota di pari data prot. n. 9943 (doc. 14), di comunicazione della rettifica; - del verbale n. 70 del 30 aprile 2025 (doc. 10), redatto dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), relativo alle attività di verifica dell'età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto FIS-2023-02963, dott.ssa Yaghoobi Nia Narges; - del verbale n. 71 del 29 maggio 2025 (doc. 11), redatto dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), con il quale, a seguito delle verifiche effettuate, è stata rettificata l'età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto FIS-2023-02963, dott.ssa Yaghoobi Nia Narges, afferente al settore PE7 “Systems and Communication Engineering”, e si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduazione delle proposte progettuali risultate a pari merito, di cui al Decreto Dirigenziale 26 marzo 2025, n. 5440, articolo 1, comma 1 nonché, per effetto di tale modifica, dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1; - del parere (non acquisito) dell'esperto esterno (ignoto) incaricato dal CNVR dell'esame delle pubblicazioni ai fini dell'accertamento dell'età accademica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso, in parte qua, il Decreto Dirigenziale 22 luglio 2025 n. 12308 (doc. 15), di ammissione ai finanziamenti; nonché per l'accertamento: del diritto all'ammissione al finanziamento previsto per il progetto presentato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nia Narges Yaghoobi il 16/12/2025, per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, in parte già impugnati con il ricorso introduttivo: • del decreto dirigenziale n. 9963 del 9 giugno 2025, comunicato in pari data, di rettifica della graduatoria della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023 (bando FIS 2), macrosettore PE - physical sciences and engineering, settore PE7 - schema di finanziamento starting grant; • della nota di pari data prot. n. 9943, di comunicazione della rettifica; • del verbale n. 70 del 30 aprile 2025, redatto dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), relativo alle attività di verifica dell’età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto FIS-2023-02963, dott.ssa Yaghoobi Nia Narges; • del verbale n. 71 del 29 maggio 2025, redatto dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), con il quale, a seguito delle verifiche effettuate, è stata rettificata l’età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto FIS-2023-02963, dott.ssa Yaghoobi Nia Narges, afferente al settore PE7 “Systems and Communication Engineering”, e si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduazione delle proposte progettuali risultate a pari merito, di cui al Decreto Dirigenziale 26 marzo 2025, n. 5440, articolo 1, comma 1 nonché, per effetto di tale modifica, dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 1; • dei pareri dell’esperto esterno incaricato dal CNVR dell’esame delle pubblicazioni relative alla ricorrente ed alla controinteressata Picano ai fini dell’accertamento dell’età accademica; • delle delibere CNVR n. 4 del 9 luglio 2025 e n. 8 del 21 luglio 2025, rilasciate di recente, di verifica dell’anzianità accademica della dott.ssa Benedetta Picano; • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso, in parte qua, il Decreto Dirigenziale 22 luglio 2025 n. 12308, di ammissione del progetto della dott.ssa Picano ai finanziamenti; nonché per l’accertamento del diritto del progetto presentato dalla ricorrente al finanziamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nia Narges Yaghoobi il 19/01/2026, per l’annullamento in parte qua: - del decreto 19 novembre 2025 prot. n. 18353, non comunicato, di ammissione al finanziamento, per scorrimento, del progetto del dott. Francesco Zanetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi, ove occorra: il decreto 9 luglio 2025, prot. n. 887, di destinazione delle risorse FIRST 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti di rilevante interesse nazione (PRIN) al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale valutati positivamente nell’ambito del bando FIS 2; il decreto 22 ottobre 2025, prot. n. 1567, recante disposizioni per l’utilizzo delle risorse FIRST 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale di rilevante interesse nazionale (PRIN) valutati positivamente a conclusione di altre procedure competitive; il verbale del CNVR del 30.10.2025 e quegli altri che dispongono lo scorrimento della graduatoria in favore del controinteressato; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al finanziamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione a concederlo, anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rettifica della graduatoria della procedura FIS 2 per il settore PE7, atti di verifica dell’età accademica e ammissione al finanziamento del progetto della controinteressata; successivo scorrimento della graduatoria in favore di un altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura FIS 2 – Starting Grant, settore PE7, e, dopo che quattro progetti avevano conseguito il punteggio di 48/50, era stata inizialmente collocata al primo posto in ragione della minore età accademica dichiarata. Su istanza di autotutela della seconda classificata, il CNVR, avvalendosi di un esperto esterno, aveva ritenuto pertinenti al settore PE7 alcune pubblicazioni della ricorrente risalenti al 2014 e al 2017, rideterminando la sua prima pubblicazione pertinente al 28 marzo 2014 e modificando la graduatoria, con collocazione al primo posto della controinteressata. La ricorrente ha dedotto: (I) incompetenza del CNVR e dell’esperto esterno, violazione della lex specialis e delle norme richiamate, sostenendo che la verifica spettasse al Comitato di Valutazione del settore e dovesse essere collegiale; (II) difetto e apparenza della motivazione della rettifica, per mancata autonoma valutazione del CNVR rispetto al parere esterno; (III) travisamento, illogicità e violazione del bando e dei criteri scientifici nella classificazione delle proprie pubblicazioni come pertinenti al PE7, chiedendo in sostanza una diversa valutazione tecnica. Con i primi motivi aggiunti ha inoltre contestato la competenza del CNVR, l’affidamento dell’esame a un esperto esterno e la sua imparzialità, allegando rapporti professionali con docenti vicini alla controinteressata; ha contestato anche la datazione al 12 febbraio 2018 della prima pubblicazione pertinente della controinteressata, sostenendo che dovesse rilevare la presentazione a un convegno nel settembre 2017. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato l’ammissione al finanziamento, per scorrimento, del progetto di un altro concorrente e gli atti di destinazione delle ulteriori risorse, reiterando le contestazioni già proposte e chiedendo l’accertamento del diritto al finanziamento e la condanna dell’Amministrazione a concederlo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Ha ritenuto infondate le censure di incompetenza: il CNVR, dopo la valutazione tecnico-scientifica dei Comitati di Valutazione, è competente a predisporre le graduatorie e ad applicare il criterio della minore età accademica per risolvere gli ex aequo; la verifica della pertinenza delle pubblicazioni a tale fine rientra quindi nelle sue attribuzioni. L’ausilio di un esperto esterno qualificato è stato considerato legittimo supporto istruttorio, senza trasferimento della responsabilità decisoria del CNVR, e coerente con imparzialità e buon andamento. Ha respinto la censura di difetto di motivazione perché il CNVR aveva dichiarato di aderire alle conclusioni dell’esperto e la rettifica risultava motivata per relationem mediante il richiamo alla valutazione tecnica. La contestazione della pertinenza delle pubblicazioni della ricorrente è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione tecnica sostitutiva: il sindacato giudiziale è limitato a illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, mentre non è consentita la sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative fuori dai casi previsti dall’art. 134 c.p.a.; i pareri prodotti dalla ricorrente utilizzavano criteri non predeterminati dalla procedura. È stata respinta la contestazione sull’imparzialità dell’esperto perché i rapporti accademici o professionali allegati non dimostravano un sodalizio stabile, con reciprocità di interessi economici o intensità tale da far sorgere un concreto sospetto di parzialità. È stata respinta anche la contestazione sulla data della pubblicazione della controinteressata: rileva la data in cui il contributo è stato pubblicato e reso disponibile al pubblico in forma editoriale definitiva, non la sua precedente presentazione a un convegno; la data rilevante era dunque il 12 febbraio 2018. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti perché riproponevano doglianze già ritenute infondate. Spese compensate in ragione della difficoltà delle questioni e dell’andamento del processo.
Norme richiamate
art. 21 l. 240/2010
Il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) costituisce l’organo, espressamente previsto dall’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, deputato alla valutazione della qualità e dell’efficacia della ricerca scientifica a livello nazionale, con la finalità di supportare le politiche pubbliche in materia di ricerca e innovazione mediante analisi indipendenti e imparziali delle attività e dei progetti finanziati dallo Stato.
Il CNVR è l’organo nazionale deputato alla valutazione della ricerca e, nel quadro della procedura in esame, può svolgere le funzioni di predisposizione della graduatoria e applicazione dei criteri di soluzione degli ex aequo.
art. 6, commi 5, 6 e 11, d.m. 116/2023
Dall’analisi del dato testuale si ricava che il CNVR interviene in una fase a valle rispetto all’opera dei Comitati di Valutazione per predisporre le graduatorie finali in applicazione delle regole di formazione delle stesse.
I Comitati di Valutazione svolgono la valutazione tecnico-scientifica dei progetti, mentre il CNVR interviene successivamente predisponendo le graduatorie secondo i punteggi e le regole applicabili.
art. 15, commi 1 e 4, Bando FIS 2
Il CdV, in definitiva, è competente a svolgere la valutazione scientifica del progetto, ma la definizione della graduatoria finale, così come l’applicazione del principio individuato per superare gli ex aequo (e cioè la minor età accademica, attraverso la verifica di pertinenza al settore prevalente delle pubblicazioni) spetta esclusivamente al CNVR.
La lex specialis attribuisce al CNVR la formazione della graduatoria finale e l’applicazione del criterio della minore età accademica, compresa la verifica della pertinenza delle pubblicazioni al settore prevalente.
art. 3 l. 241/1990
Non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto; peraltro, se è vero che l’art. 3, l. n. 241 del 1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell’Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.
La motivazione per relationem è sufficiente se l’atto richiamato è identificato e reso accessibile all’interessato; non occorre notificare contestualmente tutti gli atti richiamati.
art. 134 c.p.a.
Inoltre, sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi.
Fuori dalle ipotesi tassative di giurisdizione di merito previste dall’art. 134 c.p.a., il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell’amministrazione.
art. 51 c.p.c.
In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.
La mera conoscenza personale o la collaborazione accademica non determinano di per sé l’obbligo di astensione; occorre provare un rapporto stabile e qualificato, con interessi economici o intensità tale da mettere concretamente in dubbio l’imparzialità.
art. 1, comma 5, lett. q), Bando FIS 2
L’art. 1, comma 5, lett. q) del Bando (FIS 2) stabilisce che “l’età accademica è rilevata dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente indicato nella proposta progettuale”.
L’età accademica decorre dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente; la mera presentazione del contributo a un convegno non equivale alla sua pubblicazione.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive in cui i Comitati di Valutazione svolgono la valutazione tecnico-scientifica dei progetti e il CNVR predispone la graduatoria finale, spetta al CNVR applicare i criteri di graduazione previsti dalla lex specialis, compreso il criterio della minore età accademica per risolvere gli ex aequo e la verifica della pertinenza delle pubblicazioni al settore prevalente.
- L’amministrazione può avvalersi di un esperto esterno qualificato per un approfondimento tecnico-istruttorio, purché la funzione consultiva non trasferisca all’esperto la responsabilità della decisione finale, che resta in capo all’organo competente.
- La motivazione per relationem è adeguata quando l’amministrazione manifesta di fare proprie le conclusioni degli atti istruttori richiamati e tali atti sono identificabili e accessibili all’interessato; non è necessaria la loro notifica contestuale.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali sono sindacabili nei limiti dei vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; è inammissibile la censura che chieda al giudice una nuova valutazione tecnica sostitutiva al di fuori dei casi di giurisdizione di merito previsti dalla legge.
- La mera esistenza di rapporti accademici, professionali o di collaborazione non determina l’obbligo di astensione del valutatore: occorre dimostrare un rapporto stabile e qualificato, con interessi economici reciproci o intensità tale da generare un concreto sospetto di parzialità.
- Quando la lex specialis assume come riferimento la data della prima pubblicazione scientifica, rileva il momento in cui il contributo è pubblicato e reso disponibile al pubblico in forma editoriale, non la sua precedente presentazione a un convegno.
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