Cassazione Penale, Sentenza n. 08284/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo (sentenza n.35/2004 Corte d'assise d'appello di Catania) per omicidio plurimo aggravato e associazione mafiosa, fondata su due catene di argomentazioni: (1) presunto contrasto tra giudicati irrevocabili (sentenze successive nei confronti di La Rocca, Siciliano, Amadio, altri) che avrebbero ricostruito ruoli diversi per i fatti della cosiddetta "strage di Vittoria" e avrebbero escluso o non menzionato il ruolo accusato a Mangione; (2) produzione di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che, a giudizio della difesa, dimostrerebbero l'inaffidabilità del collaboratore Andrea Iacono (fondamento della condanna) e l'esclusione di un ruolo attivo di Mangione. Si deduceva altresì che la Corte territoriale avrebbe compiuto un'anticipata valutazione di merito nella fase di ammissibilità della revisione, invece di limitarsi a un vaglio astratto della documentazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Messina non abbia ecceduto nei limiti del preliminare vaglio di ammissibilità: la presunta "inconciliabilità" tra giudicati non appare tale da configurare un'effettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati (si tratta di divergenze nella valutazione delle prove su aspetti secondari, non di ricostruzioni dei fatti storici inconciliabili). Le dichiarazioni indicate come "nuove" non sono state considerate tali o non sono ritenute idonee, se accertate, a determinare il proscioglimento del condannato. È stato ribadito che il giudice della revisione può effettuare, in sede preliminare, una comparazione sommaria delle sentenze e una valutazione circoscritta dell'idoneità delle prove nuove a capovolgere il giudicato; in mancanza di novità o di adeguata capacità esculpatoria la richiesta è inammissibile. Pertanto l'ordinanza impugnata è confermata e la richiesta di revisione respinta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come basi formali del motivo di ricorso in Cassazione (vizi di diritto e di motivazione). La Corte, esaminando il motivo, ha ritenuto infondate le censure dedotte con riferimento all'erronea valutazione dei limiti del giudizio di ammissibilità della revisione.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Definisce l'ipotesi di revisione per inconciliabilità tra giudicati irrevocabili. La Corte ha interpretato tale inconciliabilità come richiesta di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti nelle diverse sentenze, non una mera discrepanza nella valutazione delle prove.
art. 631, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti delle prove nuove utili alla revisione. La Corte ha richiamato il principio per cui le prove nuove devono, se accertate, essere idonee a determinare il proscioglimento del condannato; la valutazione preliminare deve considerare la capacità complessiva delle nuove prove di ribaltare il giudicato.
art. 633, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di allegare copie delle sentenze considerate incompatibili fin dal deposito della richiesta di revisione. La Corte ha usato questa previsione per giustificare la necessità di una comparazione documentale già nella fase di ammissibilità.
art. 634, cod. proc. pen.
Disciplina l'accertamento della manifesta infondatezza dell'istanza. La Corte ha ritenuto che il giudice della revisione possa, nella fase preliminare, dichiarare inammissibile la richiesta quando risulti evidente che le prove mancano della novità o dell'idoneità necessaria a provocare l'assoluzione.
art. 110, 575, 577 cod. pen.
Norme del codice penale richiamate nel ricorso (concorso di persone nel reato, omicidio, associazione mafiosa). La Corte non ha ritenuto necessaria una rinnovata disamina sostanziale dei reati alla luce delle presunte nuove prove, atteso il criterio restrittivo di ammissibilità della revisione.
Massime di principio
- La 'inconciliabilità' tra sentenze irrevocabili ai fini della revisione richiede un'incompatibilità oggettiva dei fatti storici accertati, non semplici divergenze nella valutazione delle prove o ricostruzioni parziali.
- Il giudice della revisione, nella fase preliminare di ammissibilità, può compiere una comparazione sommaria delle sentenze e una valutazione circoscritta dell'idoneità delle prove nuove; non si tratta di un divieto assoluto di ogni controllo, ma di un bilanciamento tra esigenza di stabilità del giudicato e funzione correttiva della revisione.
- Per essere ammissibili, le prove nuove devono essere effettivamente nuove e tali che, se ritenute vere, possano ragionevolmente condurre al proscioglimento o all'assoluzione del condannato (idoneità esculpatoria).
- Differenze nella attribuzione di ruoli o nella valutazione di singoli elementi probatori da parte di processi separati non sono automaticamente causa di revisione; occorre che la diversa ricostruzione incida sul nucleo decisivo della responsabilità.
- Il rigetto per manifesta infondatezza è legittimo quando risulti chiaro, anche da un esame sommario degli atti, che la richiesta non presenta elementi tali da giustificare un ulteriore dibattimento, tenuto conto anche dell'interesse pubblico alla stabilità del giudicato.
- Quando in precedenti istanze di revisione sono già state esaminate dichiarazioni o elementi ritenuti inattendibili o valutati nel merito, la loro riproposta richiede argomentazioni nuove e rilevanti per superare i precedenti accertamenti; il semplice ripetersi non basta.
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