Cassazione Penale, Sentenza n. 12429/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2024 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 24 agosto 2024 per il reato di rapina in concorso aggravata dall'impiego del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione cosa nostra (artt. 110, 628 comma 3 n.1 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. per carenza di gravi indizi, lamentando che le intercettazioni su cui si fondava il giudice erano frammentarie e con omissis e che il Tribunale non aveva argomentato autonomamente; 2) errata qualificazione del fatto come rapina invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (richiamo agli artt. 110, 629 e 628 e agli artt. 392-393 c.p.), basandosi sulla diversa natura dell'elemento soggettivo; 3) infondatezza della qualificazione aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., poiché non sarebbe emersa l'affiliazione del ricorrente all'associazione mafiosa locale; 4) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare la concretenza e attualità del pericolo di recidiva (richiami agli artt. 273, 274, 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile. Sul merito dei motivi: 1) il primo motivo è inammissibile per genericità poiché il ricorrente non ha indicato puntualmente le conversazioni contestate e il provvedimento impugnato contiene richiami specifici alle intercettazioni; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha ritenuto, anche in base a dialoghi tra i fratelli Rundo, che lo scopo fosse quello di chiarire chi comandava nel territorio, escludendo la riconduzione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte ha ricordato che l'art. 416-bis.1 non richiede necessariamente l'affiliazione personale e ha ritenuto adeguata la motivazione che ha qualificato la condotta come aggravata dal metodo mafioso e idonea ad agevolare l'associazione; 4) il quarto motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. e motivato la permanenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violenza brutale, alla logica criminale tipica dell'agire mafioso e al profilo personale e delinquenziale del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con invio degli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione del ricorrente insieme ad altri come concorso nella rapina.
art. 628 comma 3 cod. pen. (n.1 e n.3 richiamati nel ricorso)
Norma sulla rapina aggravata; applicata dal GIP e confermata dal riesame come quadro normativo della condotta contestata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante 'metodo mafioso' e agevolazione di associazione mafiosa. La Corte ha precisato che per l'integrazione dell'aggravante non è necessaria l'affiliazione formale del soggetto: è sufficiente l'uso del metodo mafioso e/o la manifesta volontà di agevolare l'associazione, desumibile dalle intercettazioni e dal contesto.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma relativa al sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo che non indicava specificamente le intercettazioni contestate; il giudice deve compiere una valutazione motivata e il ricorrente deve contestare in modo puntuale gli elementi probatori.
artt. 392 e 393 cod. pen.
Richiamate nella discussione sulla possibile riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha confermato che la distinzione tra rapina e esercizio arbitrario dipende dall'elemento soggettivo e che, alla luce degli elementi probatori, l'intento era di procurare un ingiusto profitto e affermare il controllo territoriale, non il legittimo esercizio di un diritto.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione rilevante in tema di esigenze cautelari e pericolo di recidiva. La Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata vinta dal ricorrente, visto il quadro fattuale, la gravità dell'azione e il suo precedente penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.
Previsioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti ordinari a seguito della sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla misura equitativa della somma a favore della cassa delle ammende, con riferimento al requisito della mancanza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari è essenziale indicare in modo puntuale e circostanziato i singoli elementi probatori contestati (es. specifiche intercettazioni); la genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
- La distinzione tra rapina e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento soggettivo: per far prevalere la ricostruzione di esercizio delle ragioni occorre dimostrare che l'agente agiva nella ragionevole opinione di esercitare un diritto, non semplicemente per giustificare una condotta violenta.
- Per l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso non è indispensabile provare l'affiliazione formale del singolo all'associazione mafiosa; rilevano l'uso del metodo mafioso, riferimenti al controllo territoriale e la finalità di agevolare l'associazione, anche se desumibili da conversazioni e contesto.
- La presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. in tema di esigenze cautelari è di forte rilievo: per superarla il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di recidiva attuale e concreto.
- Attaccare la motivazione di un provvedimento cautelare richiede non solo critiche formali ma proposte alternative di lettura dei fatti supportate da dati probatori; altrimenti i motivi possono essere ritenuti manifestamente infondati e il ricorrente condannato anche alla cassa delle ammende.
- In sede di impugnazione, le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto devono confrontarsi con la motivazione del giudice che ha valutato elementi soggettivi (es. finalità di controllo territoriale): senza elementi nuovi e concreti la qualificazione del reato difficilmente verrà riformata.
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