Cassazione Civile, Ordinanza n. 12270/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF presentata da un contribuente, residente in un comune colpito dal sisma del 1990 in Sicilia, per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992 ai sensi della disciplina agevolativa prevista per i soggetti terremotati. La domanda era stata accolta in primo grado, con condanna al rimborso delle somme versate oltre interessi. Successivamente, il contribuente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando che l'Agenzia non avesse eseguito integralmente il comando giudiziale, residuando ancora una parte del credito. Nel giudizio di ottemperanza la CTR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e rinviato a un'udienza di verifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 69 e 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il ricorso per ottemperanza sarebbe stato inammissibile perché la sentenza di primo grado non era ancora passata in giudicato al momento della proposizione dell'azione; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul limite delle risorse stanziate per i rimborsi e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992, sostenendo che le direzioni provinciali non sarebbero competenti a eseguire materialmente il rimborso e che la disciplina sopravvenuta avrebbe dovuto incidere sull'attuazione del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio di ottemperanza tributaria può riguardare anche sentenze immediatamente esecutive e non solo sentenze passate in giudicato, e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati nella motivazione, riconoscendo che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 opera nella fase di attuazione del diritto e deve essere considerata dal giudice dell'ottemperanza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché verifichi la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivi le procedure di contabilità pubblica necessarie, anche tramite commissario ad acta e speciali ordini di pagamento in conto sospeso. La Corte ha enunciato il principio per cui non è configurabile una falcidia del diritto sostanziale già accertato, ma solo una disciplina procedimentale delle modalità di pagamento.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La provvisoria esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ha natura immediatamente precettiva; la mancata emanazione del decreto attuativo non esclude l'operatività della norma.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per dare concreta attuazione al comando giudiziale e può estendersi anche alle sentenze immediatamente esecutive; il giudice può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva della decisione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro della denunciata omissione di pronuncia, ma la Corte esclude la fondatezza della censura relativa all'inammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa, l'emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La disciplina dei rimborsi per il sisma del 1990 riguarda le modalità e i limiti di effettuazione del pagamento, non l'estinzione del diritto sostanziale al rimborso già accertato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91
Lo ius superveniens incide sulla fase di attuazione/esecuzione del rimborso, imponendo la verifica delle risorse stanziate e, se necessario, la riduzione percentuale o il differimento del pagamento, senza falcidiare il credito sostanziale.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
È richiamato come modifica successiva del sistema dei rimborsi e dei relativi limiti di stanziamento.
art. 3 Cost.
L'interpretazione accolta evita disparità di trattamento tra contribuenti che non hanno versato l'imposta agevolata e contribuenti che l'hanno versata integralmente e chiedono il rimborso del 90%.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sull'attuazione del rimborso incida sul diritto di difesa o sul nucleo del diritto sostanziale già accertato.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La soluzione interpretativa è ritenuta compatibile con il principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del credito patrimoniale del contribuente.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede la definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, consentendo alternativamente il pagamento del 10% per chi non aveva ancora pagato o il rimborso del 90% per chi aveva già versato integralmente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituiscono i parametri formali dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel chiarire che il giudizio di ottemperanza può riguardare anche le sentenze immediatamente esecutive previste dal sistema del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato non solo per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, ma anche per l'attuazione delle sentenze immediatamente esecutive previste dalla disciplina speciale.
- Quando una norma sopravvenuta disciplina i limiti e le modalità di pagamento di un rimborso fiscale già accertato giudizialmente, essa incide sulla fase di attuazione del credito e non sul suo an o sul suo quantum sostanziale.
- I limiti di stanziamento e le riduzioni percentuali previste per i rimborsi fiscali non estinguono il credito del contribuente, ma regolano il modo in cui l'amministrazione deve darvi esecuzione, anche mediante procedure di contabilità pubblica e, se necessario, tramite commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha il potere-dovere di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato e di compiere gli accertamenti necessari per assicurarne la piena attuazione, senza introdurre diritti nuovi o estranei al titolo.
- Una interpretazione della disciplina dei rimborsi che neghi in modo definitivo il pagamento per esaurimento dei fondi sarebbe incompatibile con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e tutela del credito patrimoniale, oltre che con il giusto equilibrio richiesto dall'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU.
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