Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti perché ritenuto dall'Amministrazione finanziaria amministratore di fatto di una società, con recupero a tassazione delle somme dovute dalla società per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2002, oltre sanzioni e interessi. L'atto era fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva ritenuto soggettivamente inesistente un'operazione di compravendita immobiliare tra due società di fatto amministrate dal medesimo soggetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) difetto e contraddittorietà di motivazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; 2) erronea affermazione della qualifica di amministratore di fatto in assenza dei presupposti dell'art. 2639 c.c.; 3) erronea valorizzazione di dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, anche successivamente ritrattate, con richiamo all'art. 2700 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) illegittimità dell'atto per motivazione per relationem a un PVC non allegato e non notificato al contribuente, in violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa; 5) violazione del giudicato esterno, invocando precedenti decisioni favorevoli rese in altre annualità o in giudizi cessati per autotutela.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il quinto motivo sul giudicato esterno, ma fondato il quarto motivo relativo alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Ha affermato che il semplice richiamo a un PVC non conosciuto dal contribuente, non allegato all'atto, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale se l'avviso non espone autonomamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in particolare quanto all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto. Il vizio motivazionale dell'atto non può essere sanato con la produzione in giudizio del PVC. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove
art. 2639 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualifica di amministratore di fatto, che richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici
art. 2700 c.c.
richiamato dal ricorrente con riferimento al valore probatorio degli atti e delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente solo se consente al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi relativi all'IVA, in linea con il principio generale di conoscibilità della pretesa
art. 7 L. n. 212/2000
l'atto impositivo deve essere motivato in modo da porre il contribuente in grado di contestare efficacemente la pretesa; il richiamo a un PVC è sufficiente solo se conosciuto o allegato
art. 24 Cost.
evocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa in relazione alla mancata conoscenza del PVC
D.P.R. n. 602/1973
richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla motivazione dell'atto impositivo
D.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla motivazione dell'atto impositivo
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
Massime di principio
- L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione solo se contiene, o rinvia in modo efficace a fonti già conosciute dal contribuente, gli elementi essenziali di fatto e di diritto della pretesa, così da consentire una difesa piena ed effettiva.
- Il richiamo per relationem a un processo verbale di constatazione è legittimo solo se il verbale sia stato previamente notificato o consegnato al destinatario, ovvero sia allegato all'avviso o richiamato nei suoi elementi essenziali; in mancanza, l'atto è carente di motivazione.
- La produzione in giudizio del PVC o di altri atti istruttori non sana il vizio genetico di motivazione dell'avviso di accertamento, perché la carenza motivazionale attiene alla validità formale dell'atto impugnato.
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie relative ad annualità d'imposta diverse o a giudizi definiti per cessazione della materia del contendere a seguito di autotutela, specie quando manchi prova del passaggio in giudicato e le fattispecie non coincidano integralmente.
- Quando la Corte di cassazione ritiene decisivo un vizio dell'atto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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