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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08849/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'imputato per un furto in abitazione aggravato. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché non conteneva una puntuale esposizione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione né un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 624-bis c.p.

    La sentenza di merito ha qualificato il fatto nell'alveo del furto in abitazione/strumentale a luogo di privata dimora, come richiamato nel provvedimento impugnato.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    La contestazione è stata ritenuta aggravata per una delle circostanze previste dalla norma, richiamata nella decisione di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non espone in modo puntuale le ragioni di diritto dell'impugnazione, né si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente quanto meno nella parte in cui consenta di comprendere quali errori giuridici o logici siano attribuiti alla decisione gravata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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