Cassazione Civile, Ordinanza n. 07774/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese del giudizio di legittimità, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società privata ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Prima della decisione, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, poi ribadito con memoria. Alla rinuncia ha prestato accettazione la curatela del fallimento della società edilizia resistente.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione
in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può disporre che non vi sia liquidazione delle spese del giudizio, secondo la disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
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