Cassazione Civile, Sentenza n. 19930/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in cassazione il decreto della Corte d'appello di Perugia che, accogliendo la loro opposizione contro il provvedimento del giudice delegato relativo all'equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, aveva aumentato l'importo liquidato per ciascun ricorrente da €1.200,00 a €1.264,65 (aggiungendo interessi). Il ricorso per cassazione però non riguardava la richiesta principale ma contestava la liquidazione delle spese di giudizio operata dalla Corte di appello: primo motivo denunciava violazione delle norme sulle spese e della tariffa (art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c. e d.m. n.55/2014), sostenendo che l'importo liquidato (€1.104,00) fosse inferiore ai minimi previsti per lo scaglione corrispondente al valore della controversia pari, a loro giudizio, a €1.264,65; secondo motivo censurava la mancata motivazione circa l'esclusione di un aumento delle competenze in ragione del numero dei ricorrenti (art.4, punto 2, d.m. n.55/2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, debba essere determinato in base alla domanda effettivamente proposta e pertanto, poiché i ricorrenti avevano impugnato soltanto la mancata liquidazione degli interessi (pari complessivamente a circa €64,65), il valore della controversia ai fini tariffari era quello limitato alla somma richiesta per interessi e non l'intero importo precedentemente liquidato dal giudice delegato. Ne consegue che la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello non è inferiore ai parametri applicabili allo scaglione corretto e risulta altresì comprensiva dell'eventuale aumento per pluralità di ricorrenti. Per questi motivi il ricorso è respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1
il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, va determinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile
Il valore per la liquidazione delle spese si determina secondo le regole del codice di procedura civile (criterio della domanda). La Cassazione ha applicato tale principio per fissare il valore in base alla parte effettivamente dedotta in giudizio.
cod. proc. civ., art. 10
il valore della causa si determina dalla domanda
Principio generale: il valore della controversia ai fini delle spese/processo si ricava dall'oggetto richiesto dall'attore o dall'impugnazione parziale; se si contesta solo un incremento, il valore è quello dell'incremento richiesto.
d.m. n. 55 del 2014, art. 4, punto 2
Prevede la possibilità di aumento delle competenze in relazione a particolari fattori, come il numero dei ricorrenti; la Corte ha ritenuto che l'importo liquidato fosse comunque comprensivo dell'eventuale aumento previsto dall'art. 4.
cod. proc. civ., art. 91
Norma relativa alle spese di lite richiamata dai ricorrenti: la Corte ha valutato la corretta applicazione delle disposizioni sulle spese ma ha ritenuto infondate le censure dedotte.
cod. civ., art. 2233
Norma sulle competenze professionali richiamata nel contesto della tariffazione; la Corte ha ritenuto che la liquidazione fosse conforme ai criteri tariffari applicabili al valore effettivo della domanda.
Massime di principio
- Per la liquidazione delle spese di lite il valore della causa si determina in base alla domanda effettivamente proposta (criterio del "disputatum"): se si impugna solo un'elemento accessorio (es. interessi), il valore ai fini tariffari è limitato a tale elemento.
- La modifica del provvedimento impugnato che incida solo sull'importo (ad es. aggiunta di interessi) non implica automaticamente che il valore della controversia sia l'intero importo previamente liquidato: conta ciò che è stato richiesto dall'attore/oppugnante.
- La verifica della correttezza della liquidazione delle spese va operata confrontando l'importo assegnato con la fascia tariffaria riferita al valore effettivo della domanda; una somma apparentemente "bassa" può essere adeguata se riferita a un valore contestuale ridotto.
- La possibile maggiorazione delle competenze per pluralità di ricorrenti può essere riconosciuta ma, ove l'importo liquidato risulti già compatibile con la fascia e mediamente comprensivo, il mancato enunciato aumento non è necessariamente motivo di nullità se la motivazione complessiva giustifica la somma.
- In casi analoghi è utile specificare nelle memorie il valore esatto della domanda e chiedere espressamente l'applicazione della fascia tariffaria appropriata o l'aumento per pluralità di parti, perché il calcolo delle spese segue rigidamente il criterio della domanda.
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