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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento 80/2021 m.p. emesso dalla Questura di Chieti datato 22.06.2021, notificato il 25.6.2021, il quale dispone il divieto di accedere (e di stazionare) per anni 1 (uno) negli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento siti in Vasto Marina nonché di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO urbano del Questore di Chieti, della durata di un anno, con divieto di accesso e stazionamento presso gli esercizi pubblici e i locali di pubblico trattenimento siti in Vasto Marina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO urbano adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, deducendo cinque censure. Ha lamentato, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. Ha quindi dedotto contraddittorietà e ulteriore difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, sostenendo l'insussistenza dei presupposti della misura e l'inadeguatezza dell'istruttoria. Ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 per indeterminatezza e sproporzione del divieto, nonché la violazione del principio di gradualità. L'Amministrazione ha richiamato le circostanze dell'arresto in flagranza del destinatario, convalidato dall'autorità giudiziaria, per condotte aggressive e lesioni nei confronti di un operatore di polizia, le precedenti denunce per delitti contro la persona e la frequentazione di soggetti con precedenti di polizia. In memoria il ricorrente ha rilevato l'esaurimento degli effetti del DASPO, prospettando un interesse morale e risarcitorio alla decisione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che la natura preventiva e le esigenze di celerità proprie del DASPO urbano giustifichino la deroga all'art. 7 l. n. 241/1990. Ha comunque applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, osservando che il ricorrente si era limitato a denunciare l'omissione senza indicare quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'atto. Ha respinto congiuntamente le censure relative alla violazione dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, al difetto di istruttoria, alla contraddittorietà e alla motivazione, ritenendo comprovati sia il presupposto della denuncia, inteso come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria, sia il pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice ha qualificato il DASPO urbano come misura discrezionale di prevenzione, per la cui adozione non occorrono prove definitive della commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e una valutazione probabilistica di elevata attendibilità, anche fondata su sospetti qualificati. Nel caso concreto, arresto in flagranza, convalida giudiziaria, aggressione a un agente, precedenti denunce e frequentazioni rilevanti integravano adeguatamente il quadro di pericolosità e sostenevano la motivazione dell'atto. Ha infine escluso la sproporzione e la violazione della gradualità: la durata annuale era inferiore al massimo biennale e congrua rispetto ai fatti, mentre l'estensione territoriale a Vasto Marina era coerente con il luogo degli episodi e limitata a quella località. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando le esigenze di urgenza, intrinseche alla natura preventiva del DASPO urbano, giustificano la deroga.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il privato che deduce l'omessa comunicazione non può limitarsi a denunciare il vizio, ma deve indicare gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento; solo dopo tale allegazione l'amministrazione è onerata di dimostrare che l'esito non sarebbe mutato.

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. n. 48/2017, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020

    Il DASPO urbano è una misura discrezionale e preventiva adottabile quando condotte concretamente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica siano sorrette da un fatto storico di denuncia e da elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare una prognosi probabilistica di pericolosità.

  • art. 13 Cost.

    La limitazione della libertà di accesso e stazionamento derivante dal DASPO urbano è stata ritenuta legittima, nel caso concreto, perché prevista dalla legge, temporalmente e spazialmente circoscritta e proporzionata alla finalità preventiva.

Massime di principio

  • Il DASPO urbano ha natura discrezionale e preventiva: la sua legittimità richiede che la condotta del destinatario sia concretamente idonea a porre in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblica e che l'amministrazione svolga un'accertata valutazione della sua pericolosità.
  • Nel procedimento di DASPO urbano, il riferimento normativo alla denuncia può essere inteso come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria, senza che rilevi la qualificazione processual-penalistica del reato o la sua perseguibilità d'ufficio.
  • Poiché il DASPO urbano anticipa la soglia dell'intervento amministrativo nella logica della prevenzione, non sono necessarie prove definitive della commissione di reati: sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un criterio probabilistico di elevata attendibilità, e anche sospetti qualificati idonei a fondare la prognosi di pericolosità.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: il destinatario deve indicare quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; solo in seguito l'amministrazione deve dimostrare l'immutabilità dell'esito.
  • La durata e l'estensione territoriale del DASPO urbano devono rispettare proporzionalità e gradualità; è congrua una misura annuale, inferiore al massimo legale, territorialmente riferita alla località nella quale si sono verificati gli episodi pericolosi, quando tale delimitazione sia coerente con i fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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