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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46826/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perché la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche (riducendo la pena e concedendo la sospensione condizionale), ha poi negato il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale motivando il diniego unicamente con la natura astratta del reato (reato contro la fede pubblica). Si contesta l'assenza di specifica motivazione fondata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., necessari per giustificare il rifiuto del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato il vizio motivazionale della Corte territoriale (diniego fondato solo sulla natura astratta del reato e non sui criteri dell'art. 133 cod. pen.) e ha annullato la pronuncia impugnata senza rinvio. Ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, ritenendo sufficienti agli effetti decisionali gli accertamenti già compiuti in merito alla non particolare gravità del fatto, all'occasionalità della condotta, all'incensuratezza e all'ammissione dell'addebito.

Norme richiamate

  • art. 110, art. 483 c.p. (capo 1) e art. 110, art. 48, art. 479 c.p. (capo 2)

    Si tratta delle norme richiamate per i capi d'imputazione relativi a false dichiarazioni inerenti l'iscrizione anagrafica/residenza; in generale si inquadrano come reati contro la fede pubblica contestati all'imputato

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; finalità di favorire il recupero morale e sociale del condannato (emenda), misura discrezionale del giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri e gli elementi che il giudice deve valutare nella determinazione della pena e che devono informare anche la decisione sulla concedibilità della non menzione (personalità dell'imputato, gravità del fatto, motivi, modalità, recidiva, ecc.)

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la censura del ricorrente in cassazione ai motivi indicati e formulati nei limiti previsti; richiamato per definire l'ambito del motivo di ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito), e successive disposizioni di coordinamento

    Norme procedurali che hanno permesso il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni scritte; riferimenti normativi sul procedimento in Corte di cassazione

Massime di principio

  • Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) è finalizzato al reinserimento sociale del condannato e va valutato sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.; la natura astratta del reato non può, di per sé, costituire motivo sufficiente per negare il beneficio.
  • La decisione di concedere o negare la non menzione è discrezionale ma richiede motivazione specifica rispetto agli elementi dell'art. 133 c.p.; un diniego privo di tale confronto è viziato e annullabile.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena possono concorrere a giustificare la concessione della non menzione se le circostanze emerse indicano non particolare gravità del fatto, occasionalità della condotta, incensuratezza e segni di ravvedimento (es. ammissione dell'addebito).
  • Il giudice non può precludere a priori l'accesso al beneficio per categorie di reato: ogni decisione deve essere calibrata sul bilanciamento degli interessi e sui criteri personali e fattuali previsti dalla legge.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene che gli elementi accertati in primo e secondo grado siano già sufficienti per decidere sulla materia discrezionale (anche se normalmente la valutazione compete al giudice di merito), specie quando il vizio è di natura esclusivamente motivazionale.

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