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Ordinanza

Ordinanza n. 5954/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione della efficacia della graduatoria definitiva dell’avviso di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. funzioni locali del 16.11.2022 riservata al personale di ruolo non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Polizia Locale”): n. 16 posti Funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13, approvata con D.D. n. 4731 del 10.12.2024 del Dirigente del Servizio U.C. Risorse Umane - Direzione - UCT0100 della Città Metropolitana di Roma Capitale; della stessa D.D. n. 4731 del 10.12.2024 del Dirigente del Servizio U.C. Risorse Umane - Direzione - UCT0100 della Città Metropolitana di Roma Capitale; di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice nominata nella suddetta selezione per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Polizia Locale”): n. 16 posti Funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13 e in particolare i verbali n. 9 del 17.07.2024, n. 11 del 30.10.2024 e n. 13 del 18.11.2024 compresa la Tabella ivi allegata; la griglia recante il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione e punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella procedura in oggetto aggiornato al 30.10.2024 e pubblicato nell’area web dedicata della Città Metropolitana di Roma Capitale (all. 3) e, per quanto occorre possa, la precedente griglia il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione e punteggio complessivo riportato da ciascun candidato approvata nel verbale n. 9 del 17.07.2024 e pubblicata nell’area web dedicata della Città Metropolitana di Roma Capitale nel mese di agosto 2024; le schede di valutazione della Sig.ra Concetta Tiano elaborate dalla Commissione esaminatrice nominata nella suddetta selezione per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Polizia Locale”): n. 16 posti Funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13; tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorché non noti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la email del 3.10.2024 (come indicata in atti);

Giustizia amministrativa202502497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva per la progressione tra aree, riservata al personale di ruolo, per 16 posti di funzionario di polizia locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, il provvedimento di approvazione, i verbali della commissione esaminatrice, le griglie di attribuzione dei punteggi e le proprie schede di valutazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei; poiché il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. La notificazione deve avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana, con i contenuti indicati nell'ordinanza e con apposito collegamento denominato "Atti di notifica". L'amministrazione deve rilasciare alla ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L'adempimento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Gli atti sono stati rimessi alla Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, quando il numero dei controinteressati o la difficoltà di reperirne gli indirizzi lo rendano opportuno, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame mediante pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione degli incombenti di notificazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comportano l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'accoglimento di un ricorso può pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali soggetti, non essendo sufficiente la notificazione a uno solo di essi.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del ricorso, degli atti impugnati, dei controinteressati e del testo integrale degli atti processuali indicati dal giudice.
  • Quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami, può prescrivere all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati e di rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuto adempimento, fissando termini perentori per la notificazione e per il deposito della relativa prova; la loro inosservanza può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

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