Sentenza del 08/10/2021 n. 1177 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Diniego di autotutela. Presupposti. Impugnabilità. Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di liquidazione IRPEF 2008 che ha recuperato a tassazione la detrazione per la moglie a carico (euro 690) ritenendo che il reddito della stessa superasse il limite di 2.840,51 euro; il contribuente ha versato l'importo aderendo alla definizione agevolata con sanzione ridotta e successivamente ha chiesto rimborso in autotutela sostenendo che i contributi previdenziali non dovevano essere conteggiati nel limite di reddito (richiamando art. 1, comma 104 L. 244/2007 e art. 12 T.U. 917/1986). L'Ufficio ha negato l'autotutela ritenendo che il perfezionamento della definizione agevolata avesse reso immodificabile il rapporto tributario.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello, confermando la decisione della CTP che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autotutela. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale che limita il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela ai soli profili di illegittimità connessi a ragioni di rilevante interesse generale, escludendo la possibilità di riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria. Inoltre è stato ritenuto che l'opzione per la definizione agevolata abbia stabilizzato il rapporto tributario, precludendo la ripetizione delle somme versate. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 244/2007
Secondo il ricorrente, detta norma sancirebbe che i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge si deducono dal reddito, incidendo sul calcolo del limite per le detrazioni per familiari a carico.
T.U. 917/1986 (TUIR)
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito imponibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
Ordinanze Cass. n. 17374/2017, n. 7616/2018, n. 21146/2018, n. 5332/2019, n. 24032/2019; Corte costituzionale, sent. n. 181/2017
La giurisprudenza afferma che nel contenzioso tributario il sindacato sul diniego di autotutela è limitato a profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale e non può investire la fondatezza della pretesa tributaria, essendo l'autotutela un potere amministrativo discrezionale.
Istituto della definizione agevolata
Il perfezionamento della definizione agevolata da parte del contribuente produce l'immodificabilità del rapporto tributario rispetto a quanto definito, impedendo in linea di principio la ripetizione delle somme versate salvo vizi del procedimento o profili di illegittimità dell'atto di diniego.
Massime di principio
- Il diniego, espresso o tacito, di una istanza di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario solo per far emergere vizi di illegittimità del rifiuto connessi a ragioni di rilevante interesse generale; non è mezzo per riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria.
- Se il contribuente ha optato per una definizione agevolata e ha perfezionato il pagamento, di norma il rapporto tributario diventa immodificabile e la richiesta di rimborso è preclusa, salvo comprovati profili di illegittimità dell'atto o del diniego.
- Per avere chance in giudizio contro un diniego di autotutela conviene dimostrare vizi formali o procedurali (es. incompetenza, omissione di istruttoria, difetto di motivazione, inosservanza di regole di interesse generale) o circostanze che rendano l'esercizio del potere amministrativo illegittimo rispetto all'interesse pubblico.
- Se l'obiettivo è contestare la fondatezza della pretesa tributaria è preferibile impugnare l'atto impositivo nei termini ordinari prima che diventi definitivo; non ci si può affidare all'autotutela come strumento sostitutivo del giudizio di merito.
- In fase di istanza di autotutela è utile produrre elementi nuovi che evidenzino un rilevante interesse generale o un chiaro vizio di legittimità dell'atto per consentire al giudice di esercitare il ristretto sindacato consentito.
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