Sentenza del 08/10/2021 n. 79 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Esercizio della professione in modo abituale - Reddito di lavoro autonomo - Esercizio della professione in modo non abituale - Redditi diversi - Differenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disciplina dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche: se i compensi percepiti per l'attività di maestro di sci debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo (esercizio della professione in modo "abituale, ancorché non esclusivo, e professionale" ai sensi dell'art. 53 TUIR) oppure come redditi diversi/compensi per prestazione occasionale. Nel caso concreto il ricorrente, pur iscritto ad un albo, aveva svolto l'attività per quattro giorni in una stagione turistica; si contestava la qualificazione come attività abituale/di lavoro autonomo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'iscrizione all'albo costituisce solo un indizio di abitualità e non prova univoca di regolarità, stabilità e sistematicità dell'attività. Il concetto di "abitualità" va inteso come regolarità, stabilità e sistematicità (tenendo conto anche della stagionalità), non come episodicità o saltuarietà. Nel caso specifico quattro giorni di lavoro nella stagione turistica da parte di un dipendente pubblico non integrano un'attività svolta in modo abituale e professionale: si tratta di attività episodica e saltuaria; i compensi devono essere dichiarati come prestazione occasionale / redditi diversi (art. 67 TUIR) e non come reddito di lavoro autonomo ex art. 53. Il ricorrente ha quindi ottenuto accoglimento della propria posizione.
Norme richiamate
art. 53 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
"i redditi di lavoro autonomo sono quelli che derivano dall'esercizio della professione in modo \"abituale, ancorché non esclusivo, e professionale\""
L'abitualità richiede regolarità, stabilità e sistematicità; l'iscrizione all'albo è un indizio ma non prova in sé la natura abituale dell'attività. Deve valutarsi la frequenza, continuità e programmazione dell'attività, anche con riguardo alla stagionalità.
art. 67 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
I compensi derivanti da attività episodiche e non abituali devono essere qualificati come redditi diversi/compensi per prestazione occasionale e dichiarati secondo la disciplina prevista per tali redditi.
Massime di principio
- La qualifica di reddito di lavoro autonomo richiede esercizio dell'attività in modo abituale: valutare regolarità, stabilità e sistematicità, non solo la presenza di iscrizione in un albo.
- L'iscrizione a un ordine o albo professionale è un elemento indicativo ma non determinante; va sempre integrata da elementi fattuali (durata, frequenza, organizzazione, continuità).
- Attività svolte occasionalmente, anche se retribuite e formalmente documentate, rientrano nei redditi diversi/compensi per prestazione occasionale quando manchi l'abitualità.
- La stagionalità può essere considerata nella valutazione dell'abitualità, ma poche giornate in una stagione non bastano a dimostrare regolarità e sistematicità.
- Per i dipendenti pubblici che svolgono attività esterne, va valutata separatamente la natura dell'attività accessoria: il rapporto di lavoro pubblico non trasforma automaticamente compensi accessori in reddito abituale.
- In caso di dubbio sulla qualificazione fiscale, conviene documentare frequenza, durata e organizzazione dell'attività (turni, clientela continuativa, strumenti/professionalità costante) per dimostrare l'abitualità o la sua assenza.
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