Sentenza del 08/10/2021 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tassazione per enunciazione - l'atto enunciato sconta l'imposta di registro solo se sussiste il requisito dell'identità delle parti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con applicazione del principio di enunciazione ex art. 22 d.p.r. 131/1986 (tassazione anche del negozio sottostante enunciato) e, in via subordinata, dedotta carenza di motivazione dell'atto impositivo. L'Ufficio aveva tassato, oltre al decreto ingiuntivo, il negozio di mutuo sottostante ritenendo soddisfatti i presupposti dell'enunciazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, sez. III, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello della A. s.r.l. e annullando l'atto impositivo limitatamente alla determinazione dell'imposta di registro relativa al negozio enunciato. Il Collegio ha ritenuto assente il requisito dell'identità delle parti tra l'atto principale (decreto ingiuntivo) e il negozio sottostante (mutuo tra G. e F. s.p.a.), non essendo quindi applicabile la tassazione per enunciazione; è stata comunque confermata la legittimità della liquidazione dell'imposta fissa di Euro 200,00 relativa al decreto ingiuntivo. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del doppio grado in Euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La tassazione per enunciazione richiede che l'atto soggetto a registrazione contenga, oltre al rinvio, tutti gli elementi di natura e contenuto del rapporto sottostante e la coincidenza delle parti. Un rinvio generico a rapporti tra le stesse parti è insufficiente.
riferimento dell'ufficio all'imposta in misura fissa sul decreto ingiuntivo ex art. 40 del TUR
L'imposta relativa al decreto ingiuntivo può essere dovuta in misura fissa indipendentemente dall'eventuale tassazione per enunciazione del negozio sottostante; nel caso deciso è stata confermata la liquidazione fissa di Euro 200,00.
Cass. civ., Sez. VI, ord. 13/11/2020, n. 25706
Giurisprudenza richiamata nel provvedimento
La Suprema Corte afferma che l'enunciazione richiede l'indicazione degli elementi sufficienti a dare certezza del rapporto giuridico enunciato: un generico rinvio non basta.
Cass. Civ., Sez. V, 04/08/2020, n. 16662
Giurisprudenza richiamata nel provvedimento
Interpretazione letterale della norma: l'atto enunciato è soggetto a imposta di registro solo se sussiste il requisito dell'identità delle parti; in mancanza di identità soggettiva, non opera la tassazione per enunciazione.
Massime di principio
- Per applicare l'imposta per enunciazione (art. 22 d.p.r. 131/1986) è necessario che l'atto registrato riporti elementi concreti, completi e sufficienti a identificare natura e contenuto del negozio enunciato; un rinvio generico non è sufficiente.
- Condizione imprescindibile è l'identità delle parti: le parti dell'atto principale devono coincidere con quelle del negozio enunciato; mandati, procure o cessioni che modificano la titolarità impediscono l'enunciazione.
- In presenza di mancata identità soggettiva l'Ufficio può ancora chiedere l'imposta sul documento effettivamente registrato (es. decreto ingiuntivo) secondo le regole ordinarie (anche a misura fissa), ma non può tassare il negozio sottostante non coincidente.
- L'Amministrazione deve motivare adeguatamente la tassazione per enunciazione indicando gli elementi dall'atto che consentono di ricostruire il rapporto sottostante; la mancanza di motivazione è un ulteriore motivo di impugnazione.
- Difesa consigliata per il contribuente: documentare la catena negoziale (contratti originari, cessione crediti, procure), dimostrare la diversa identità delle parti e contestare la generica enunciazione chiedendo l'annullamento dell'avviso.
- Prassi giudiziale: se il contribuente ottiene accoglimento, è possibile ottenere l'annullamento parziale dell'atto impositivo e il rimborso o la compensazione delle somme eventualmente indebitamente versate, nonché la condanna alle spese.
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