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Sentenza

Sentenza del 08/10/2021 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza della CTP di Verona che aveva accolto il ricorso della XX srl avverso estratto di ruolo e cartella di pagamento relativi a somme definitive derivanti da sentenze d'accertamento per gli anni 1994-1996. L'appellante sosteneva che il ricorso introduttivo in primo grado era stato notificato in luogo diverso dalla sua sede legale e dal luogo concreto di svolgimento delle attività amministrative (notifica allo sportello in via Cristoforo Colombo invece che alla sede legale in via Grezar 14, Roma), con la conseguente incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio e l'impossibilità di costituirsi e partecipare al contraddittorio; chiedeva, quindi, ammissibilità dell'appello e/o rimessione in termini.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che la notifica sia stata eseguita in luogo diverso sia dalla sede legale sia dal luogo di concreta direzione/attività dell'Agente della Riscossione, con conseguente mancata conoscenza del giudizio e mancata partecipazione al contraddittorio in primo grado. Ha quindi dichiarato integrato il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 59 del D.Lgs. 546/1992 (contraddittorio non regolarmente costituito o integrato) e ha disposto la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona; è stato inoltre richiamato e applicato il disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    La lettera b) configura il caso in cui nel giudizio di primo grado il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato (p.e. per difetto di notificazione alla sede competente); in tal caso la causa va rimessa alla commissione di primo grado. Il comma 3 disciplina gli effetti e le modalità della rimessione.

  • Codice di procedura civile, art. 118 (disposizioni di attuazione)

    richiamato per brevità e sinteticità del provvedimento

    Norme procedurali richiamate per la redazione sintetica della decisione; non decisiva sul merito della rimessione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Consente alla Corte di richiamare atti e documenti rilevanti nelle decisioni sintetiche; non incide sulla valutazione della validità della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 2

    invocato dalla ricorrente per l'ammissibilità dell'appello

    Richiamato dall'appellante come base per sostenere l'ammissibilità dell'appello nonostante decorso dei termini; la decisione si è comunque fondata sull'art. 59 D.Lgs. 546/1992.

  • Codice di procedura civile, art. 153

    invocato dalla ricorrente per la rimessione in termini

    Norma che permette la rimessione in termini per cause a essa non imputabili; richiesta formulata dall'appellante ma la Corte ha deciso per la rimessione della causa alla CTP ai sensi dell'art. 59.

Massime di principio

  • Se una parte non è stata regolarmente raggiunta dalla notificazione del ricorso introduttivo (ossia la notifica non è avvenuta alla sede legale né al luogo di effettiva direzione/attività), si configura la mancata costituzione del contraddittorio in primo grado: il giudice d'appello può disporre la rimessione della causa alla commissione di primo grado ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992.
  • La notificazione indirizzata a uno sportello o a una sede diversa da quella legale o dalla sede dove si svolgono effettivamente le attività può non essere idonea a far maturare l'obbligo di difesa: occorre sempre verificare l'indirizzo corretto per la notifica (sede legale e, se rilevante, sede di direzione amministrativa).
  • L'Agente della riscossione o l'ente pubblico che prova di non essere venuto a conoscenza del giudizio per notificazione carente può ottenere la riapertura del processo o la rimessione della causa; tali rimedi possono essere richiesti anche invocando l'art. 153 e altre garanzie procedurali, ma la via più diretta è l'accertamento della violazione del contraddittorio ex art. 59 D.Lgs. 546/1992.
  • In presenza di provvedimenti favorevoli al contribuente in primo grado, il creditore (Agenzia delle Entrate) può intervenire e chiedere l'integrazione del contraddittorio; se l'intervento avviene dopo che si accerta la carenza di notificazione, il giudice d'appello tende a rimettere gli atti al primo grado per assicurare il regolare contraddittorio.
  • Prassi consigliata per i notificanti: accertare e documentare l'indirizzo preciso (sede legale e, se occorre, sedi operative o di rappresentanza) e conservare prova inequivocabile di avvenuta consegna alla persona o alla sede autorizzata, onde evitare il rischio di nullità o di rimessione per mancanza di contraddittorio.

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