Sentenza del 08/10/2021 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tassa automobilistica regionale. Adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 53/83. Veicolo consegnati al rivenditore per la rivendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per omesso versamento della tassa automobilistica regionale (anno 2009) relativa ad autovettura targata XXX (kW 125). Il ricorrente sosteneva di aver consegnato il veicolo al rivenditore autorizzato D. C. in data 22/10/2008 e di essere quindi esente dal pagamento per vendita in conto; la Regione rilevava che il rivenditore non aveva inviato la prevista comunicazione all'ente regionale (raccomandata/trasmissione dell'elenco esenzioni) prevista dalla normativa (art.5 L.53/1983) e perciò il veicolo risultava ancora nella disponibilità del proprietario, determinando la debenza del tributo e della sanzione per omessa comunicazione/omesso versamento.
La decisione
In primo grado la CTP di Ancona ha parzialmente respinto il ricorso: ha confermato la debenza del tributo ma ha ritenuto opportuno non applicare la sanzione, compensando le spese di giudizio. In appello la CTR Marche ha accolto parzialmente l'appello della Regione: ha confermato che la sospensione del bollo richiede la comunicazione del rivenditore all'organo regionale (inserimento nell'elenco esenzioni e trasmissione nei termini) e ha ritenuto che il proprietario non abbia provato l'assenza di colpevolezza. Pertanto la CTR ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti del contribuente, disponendo la sua debenza; ha comunque confermato la compensazione delle spese processuali. La parte relativa alla debenza del tributo non era stata impugnata in appello dall'intimato e risulta quindi definitiva.
Norme richiamate
Legge n. 53/1983, art. 5
Prevede la possibilità di sospendere il pagamento della tassa di possesso per i veicoli consegnati al rivenditore per la rivendita a condizione che il concessionario inserisca il veicolo nell'elenco delle esenzioni e invii la comunicazione all'organo regionale nei termini previsti; solo tale comunicazione interrompe l'obbligo del pagamento.
Legge n. 212/2000, art. 10 (Statuto dei diritti del contribuente)
Sancisce il principio di buona fede e collaborazione e stabilisce che le sanzioni non si irrogano quando il contribuente ha seguito indicazioni dell'Amministrazione o è in presenza di obiettive condizioni di incertezza; il Collegio richiama però il limite che il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpevolezza.
D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 2
Prevede che non è punibile chi viola la normativa tributaria per obiettive condizioni di incertezza; la CTR ha ritenuto che nel caso concreto non fosse configurabile tale esimente.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 3
Ai sensi di tale norma e della giurisprudenza richiamata, una volta provata la fattispecie dell'illecito dall'Amministrazione grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpevolezza.
Cassazione, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019
Richiamata per il principio sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di sanzioni tributarie: l'Amministrazione deve provare la fattispecie e il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpevolezza.
Massime di principio
- La sospensione del bollo per veicoli consegnati in conto vendita è subordinata alla effettuazione, nei termini e modi previsti dalla legge, della comunicazione del rivenditore all'ente regionale (inserimento nell'elenco esenzioni e trasmissione). L'annotazione sul registro del rivenditore non è sufficiente di per sé.
- La delega al rivenditore non solleva il proprietario dall'obbligo di vigilare: il proprietario deve adottare semplici accorgimenti per verificare l'avvenuta comunicazione (es. chiedere copia della ricevuta di trasmissione o della raccomandata inviata), pena la responsabilità per tributo e sanzione.
- Se il veicolo rimane invenduto e ritorna nella disponibilità del proprietario, questi resta tenuto al pagamento dei bolli arretrati; l'omessa comunicazione del rivenditore rende il proprietario prima facie responsabile.
- Le sanzioni tributarie possono essere esimibili in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa o se il contribuente ha effettivamente seguito indicazioni ufficiali; tuttavia il contribuente deve provare l'assenza di colpa una volta che l'Amministrazione dimostri la fattispecie.
- Per evitare contenziosi, il proprietario che affida un veicolo a un rivenditore dovrebbe ottenere e conservare prova scritta dell'avvenuta comunicazione all'ente regionale (ricevuta di trasmissione, copia della raccomandata o atto di registrazione), o in alternativa provvedere egli stesso alla comunicazione.
- In giudizio la compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della particolare fattispecie di fatto, ma la responsabilità per sanzioni segue il principio della presunzione di colpa salvo prova contraria da parte del contribuente.
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