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Sentenza

Sentenza n. 2244/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8527/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 8650/2023, pubblicata in data 10/12/2024 e notificata il 29/01/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto l'accredito di euro 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 8527/2024 del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche e ha chiesto l'ordine di esecuzione, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione presso la sede reale del Ministero, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di un beneficio costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e vincola l'Amministrazione alla concreta realizzazione dell'utilità riconosciuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'inadempimento richiede l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, della sua notificazione all'Amministrazione, del decorso dell'eventuale termine dilatorio previsto dalla legge e dell'assenza di esecuzione del comando giudiziale.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega secondo quanto stabilito nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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