Cassazione Penale, Sentenza n. 17526/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata esclusivamente per effetto della morte del condannato, ritenendo che il decesso determina l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 171 c.p. L'annullamento è dunque di natura conseguenziale all'estinzione della pena: il merito della questione relativa al ne bis in idem non è stato deciso perché il procedimento è estinto per la morte del condannato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'accertamento della violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) con riferimento a condanne pronunciate con: i) sentenza del 3 aprile 2007 del Tribunale di Arezzo; ii) sentenza del 24 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Messina; iii) sentenza del 28 maggio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo. Il G.i.p. di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza con ordinanza del 13/10/2021. Avverso tale ordinanza il Di Costanzo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi (erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità). Successivamente il difensore ha depositato il certificato di morte del ricorrente (decesso 2/12/2021) chiedendo la declaratoria di estinzione del procedimento per il decesso del condannato.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento per la domanda di accertamento della violazione del ne bis in idem; nel provvedimento impugnato si faceva riferimento a tale articolo quale fondamento dell'istanza del ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina uno dei motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale), richiamata dal ricorrente nel primo motivo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo per manifesta illogicità delle motivazioni, invocata dal ricorrente nel secondo motivo.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione normativa richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Pubblico Ministero ai sensi della norma (riferimento formale alla partecipazione scritta del P.M. nella fase di cassazione).
art. 171 cod. pen.
Principio applicato dalla Corte: la morte del condannato determina l'estinzione della pena, con la conseguenza che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per sopravvenuta estinzione del diritto alla esecuzione della pena.
Massime di principio
- La morte del condannato estingue la pena ai sensi dell'art. 171 c.p. e determina, ove pendente un impugnazione avente ad oggetto provvedimenti concernenti l'esecuzione, l'annullamento senza rinvio del provvedimento per sopravvenuta estinzione della materia del contendere.
- Se la questione sostanziale (es. violazione del ne bis in idem) non viene decisa prima del decesso del condannato, il processo si estingue e non è possibile ottenere una pronuncia di merito: le istanze rivolte all'accertamento sostanziale restano in tutto o in parte inespresse.
- Il ricorso per cassazione rimane percorribile fino al momento in cui non si verifica l'evento estintivo; una volta intervenuta la morte, la difesa deve tempestivamente depositare certificazione per ottenere la declaratoria di estinzione.
- In procedimenti di esecuzione penale, distinguere sempre tra questioni processuali/formali e questioni sostanziali: l'estinzione per decesso incide principalmente sull'esecuzione della pena, non necessariamente su effetti civili o restitutori che potrebbero avere discipline diverse.
- Per tutelare diritti come quello derivante dal ne bis in idem, conviene proporre le relative impugnazioni il più tempestivamente possibile; l'esito dell'impugnazione può essere pregiudicato da eventi sopravvenuti (es. morte dell'interessato).
- Quando il P.M. presenta requisitoria scritta in Cassazione ai sensi della normativa emergenziale (es. d.l. n. 137/2020), tale atto non impedisce che la Corte proceda all'esame degli effetti sopravvenuti come l'estinzione della pena per morte.
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