Ordinanza n. 459/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di adozione del PRG, con particolare riferimento all’art. 32 bis delle NTA, nonché atti presupposti e connessi e determinazione negativa della conferenza di servizi relativa a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due società hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale di Salemi di adozione del PRG e, in particolare, l’art. 32 bis delle NTA, oltre a una deliberazione consiliare presupposta, ad altre deliberazioni consiliari e alla determinazione negativa della conferenza di servizi del 22 aprile 2026. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del PRG. Le ricorrenti hanno dedotto censure procedurali e sostanziali, non esaminate in via definitiva nella fase cautelare. Il TAR ha distinto le posizioni delle due società: la prima ha prospettato il rischio di risoluzione di un contratto preliminare relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e la diminuzione del valore del fondo; la seconda ha dedotto di avere un procedimento amministrativo in corso per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico, conclusosi negativamente in conferenza di servizi per effetto della previsione urbanistica contestata.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Quanto alla prima società, il TAR ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora: non sono stati allegati né una richiesta o azione giudiziale di risoluzione del contratto preliminare, né l’intenzione di vendere il fondo accompagnata da trattative in corso, né l’adozione di provvedimenti comunali applicativi dell’art. 32 bis delle NTA immediatamente lesivi. Il giudice ha precisato di non entrare nell’esame del fumus boni iuris, ritenendo comunque mancante un danno grave e irreparabile direttamente conseguente agli atti impugnati. Quanto alla seconda società, il TAR ha riconosciuto la diversa posizione sostanziale e la legittimazione a contestare la previsione delle NTA anche in relazione alla sua applicazione nella conferenza di servizi; tuttavia, in sede cautelare, ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività, poiché l’esito negativo della conferenza, atto applicativo della prescrizione generale, risultava noto dal 22 aprile 2026. Le questioni relative alla tardività dell’impugnazione del PRG e le censure procedurali e sostanziali sono state rinviate all’approfondimento del merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato, per una ricorrente, sulla mancanza di un danno grave e irreparabile e, per l’altra, sulla ritenuta tardività dell’impugnazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto generale di pianificazione urbanistica richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile, immediatamente conseguente all’atto; la mera prospettazione di una possibile futura risoluzione contrattuale o di una diminuzione del valore del bene, non accompagnata da elementi concreti e attuali, non è sufficiente.
- Ai fini della tutela cautelare, il proprietario o interessato deve allegare circostanze concrete idonee a dimostrare l’attualità del pregiudizio, quali l’esistenza di iniziative contrattuali effettive, trattative di vendita in corso o provvedimenti applicativi immediatamente lesivi della previsione urbanistica.
- La società che abbia avviato un procedimento amministrativo concretamente inciso da una prescrizione generale di piano regolatore è legittimata a contestare sia la previsione generale sia l’effetto lesivo derivante dalla sua applicazione nel procedimento individuale.
- Quando l’atto applicativo di una previsione urbanistica generale è conosciuto dall’interessato in una data determinata, la tempestività dell’impugnazione dell’atto applicativo deve essere valutata con riferimento a tale conoscenza; in sede cautelare il giudice può respingere la domanda ove appaia fondata l’eccezione di tardività, riservando al merito l’esame definitivo.
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