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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20573/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

In una procedura esecutiva immobiliare avviata con pignoramento notificato nel 2012 su un immobile del debitore, il bene veniva poi aggiudicato nel 2017 a una società e trasferito con decreto del 2018. Prima del decreto di trasferimento il debitore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo di non aver avuto conoscenza della procedura, di non aver ricevuto la notifica del provvedimento ex art. 569 c.p.c. e dei successivi avvisi di vendita e di essere così stato impedito di chiedere la conversione del pignoramento; in subordine lamentava che l'aggiudicazione era avvenuta a prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato e contestava anche la presenza di anatocismo nel mutuo posto a base dell'esecuzione. Il tribunale rigettava l'opposizione. In appello, la corte territoriale dichiarava l'appello inammissibile perché la decisione di primo grado, avendo qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., era impugnabile non con appello ma con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in applicazione del principio dell'apparenza. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione mancante, parziale o incompleta della sentenza di primo grado, anche quanto alla sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., al prezzo di aggiudicazione e alla questione dell'anatocismo; inoltre lamentava omesso esame/erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e art. 360, n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte d'appello aveva infatti deciso l'inammissibilità dell'appello sulla base della qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente esperibilità del solo ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado. Poiché il ricorso per cassazione non censurava tale decisivo rilievo ma insisteva su vizi motivazionali e valutativi della decisione di merito, esso è stato ritenuto non idoneo a contrastare la ragione decisoria della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    La qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi comporta che la sentenza che la definisce sia impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello.

  • art. 618 c.p.c.

    È richiamato come base del giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione esecutiva.

  • art. 569 c.p.c.

    La mancata notificazione del provvedimento di fissazione della vendita era dedotta come vizio della procedura esecutiva.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione della vendita per asserita inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione.

  • art. 111 Cost.

    È il rimedio esperibile contro la sentenza che definisce un'opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare motivazione mancante, parziale o incompleta della sentenza di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omesso esame/erronea valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto se applicabile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione contro una decisione resa in sede di opposizione esecutiva, rileva la qualificazione dell'azione data dal giudice nel provvedimento impugnato, secondo il principio dell'apparenza, a prescindere dalla sua esattezza.
  • Se il giudice qualifica la controversia come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; se la qualifica come opposizione all'esecuzione, l'impugnazione segue il regime dell'appello.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata ma si limita a dedurre vizi della motivazione o della valutazione probatoria senza attaccare il decisivo presupposto giuridico posto a base della decisione.
  • La contestazione di ulteriori profili di illegittimità della procedura esecutiva è irrilevante ai fini dell'ammissibilità del gravame se non incide sulla qualificazione dell'opposizione e sul conseguente regime delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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