Cassazione Penale, Ordinanza n. 01851/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una situazione tale da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 maggio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano, per un imputato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; per l'altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego della sostituzione della pena detentiva. Inoltre, un terzo motivo dedotto nell'interesse di uno dei ricorrenti è stato ritenuto nuovo, perché proposto per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici e meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Richiamato indirettamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, le cui doglianze sono state giudicate generiche e già disattese dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
Richiamato indirettamente con riferimento alla mancata esclusione della recidiva per uno dei ricorrenti.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato indirettamente in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che introduca per la prima volta una censura non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente generici o riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione giuridicamente corretta e specifica.
- Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva, se sorretto da motivazione congrua e già vagliato in appello, non può essere utilmente censurato con doglianze meramente reiterative.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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