Cassazione Penale, Sentenza n. 6145/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: censura della motivazione della Corte d'appello nella parte in cui è stato escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute sorrette da motivazione illogica e contraddittoria
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità; ha inoltre rilevato la manifesta infondatezza del motivo sul merito, richiamando il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'emersione o l'allegazione di elementi positivi e che il giudice di merito non è tenuto a motivare nuovamente il diniego quando l'appello ripropone gli stessi elementi disattesi in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa o abuso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; qui applicato per l'importo di euro 3.000
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Corte di cassazione (orientamenti citati sulle circostanze attenuanti generiche)
Principio consolidato: il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino la mitigazione; il giudice d'appello non è tenuto a motivare nuovamente il diniego quando l'appello ripropone gli stessi elementi già esaminati e respinti in primo grado, e i motivi di cassazione devono essere specifici nel contestare la motivazione di merito
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario allegare ed emergere elementi di segno positivo che giustifichino la mitigazione; la mera assenza di elementi negativi non è sufficiente
- Se in appello si ripropongono gli stessi elementi già disattesi in primo grado, il giudice d'appello non è obbligato a fornire una nuova motivazione dettagliata sul loro diniego
- In ipotesi di 'doppia conforme' (decisione di merito confermata in grado successivo), chi impugna in cassazione deve dimostrare specificamente che l'appello non ha effettivamente riproposto gli elementi già esaminati o deve indicare nuovi profili di illegittimità; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità
- La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti è rimessa al giudice di fatto; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione non manifestamente infondati o per errori di diritto
- Ricorsi per cassazione carenti di specificità possono comportare condanne alle spese e misure sanzionatorie (es. ammenda) a carico del ricorrente
- La presenza di precedenti penali, e in particolare di precedenti specifici e gravi, riduce significativamente le probabilità di riconoscimento delle attenuanti generiche
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